Accredito contribuzione lavoratori part time antecedentemente alla cessazione rapporto:
L’INPS, con il Messaggio n. 1360 del 2017, ha fornito istruzioni circa la prestazione di esodo e accredito contribuzione per lavoratori con rapporti di lavoro part time nel periodo antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio 1360/2017.
L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, prevede la possibilità di stipulare accordi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale volti all’esodo dei lavoratori prossimi a pensione (entro i successivi 48 mesi), con erogazione di una prestazione da parte dell’Inps, finanziata interamente dal datore di lavoro, dalla data di esodo fino alla data di maturazione della prestazione pensionistica. Per i periodi di erogazione della prestazione medesima, il datore di lavoro deve versare la contribuzione figurativa correlata.
Nella circolare n. 119/2013 l’Istituto ha chiarito, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che la retribuzione sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati è determinata secondo gli stessi criteri dell’Aspi, in base all’articolo 2, commi 6 e 10 della legge n. 92/2012 (retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive). Nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite, con esclusione delle settimane interamente non retribuite.
Il citato Ministero ha precisato che la disciplina in materia di contribuzione indicata dal decreto legislativo n. 22/2015 (retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive) è applicabile con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro presentino domanda per la procedura di esodo, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° maggio 2015 (cfr. Messaggio n. 3096 del 06 maggio 2015, Messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015 e Messaggio n. 5804 del 18 settembre 2015).
Si rappresenta che l’Istituto ha elaborato un apposito algoritmo di calcolo per valorizzare correttamente la contribuzione correlata sulla base della media delle retribuzioni dei due anni o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori che accedono alla prestazione di esodo ex articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della Legge n. 92/2012 e che abbiano prestato attività lavorativa in part time, anche per un breve periodo, nell’arco del biennio o quadriennio di riferimento.
Ove nel biennio o quadriennio precedente l’accesso all’esodo il lavoratore abbia fruito di un periodo di part time, il medesimo algoritmo determina il valore delle settimane utili da assegnare mensilmente all’intero periodo oggetto di contribuzione correlata.
Qualora il biennio o quadriennio precedente sia stato interessato unicamente da rapporto di lavoro prestato in regime di full time, il valore delle settimane utili coinciderà esattamente con le settimane di diritto e nessuna riduzione sarà operata sulla misura.
Pertanto – operando in ogni caso l’algoritmo – nell’esposizione della contribuzione correlata flussi mensili Uniemens, i datori di lavoro non dovranno valorizzare le settimane utili né le coperture settimanali riferite ai lavoratori in prestazione di esodo ex art. 4, Legge 92/2012.
Dovranno, invece, essere obbligatoriamente indicati i seguenti valori all’interno degli elementi sotto riportati:
– <Qualifica1> = “T” o “V” a seconda del momento di presentazione della domanda di esodo se antecedente o successivo al 1° maggio 2015;
– <Qualifica2> = medesimo valore inserito nel flusso relativo all’ultimo mese di attività lavorativa precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Al fine di permettere il corretto accreditamento delle settimane di contribuzione correlata per i lavoratori esodati la cui decorrenza del trattamento pensionistico cade all’interno del mese (es. lavoratori ferrovieri e postali) è stata inoltre istituita in <tipocessazione> dell’elemento <cessazione> una nuova causale, individuata dal codice 5, avente come significato “Cessazione della fruizione della prestazione di esodo art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 92/2012, per i soggetti con decorrenza inframese del trattamento pensionistico”.
In tale campo il datore di lavoro indicherà la data di cessazione della prestazione di esodo di cui al citato art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 92/2012.
(Fonte: INPS)