Disdetta accordo collettivo aziendale e premio di risultato:
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 342 del 2017, ha stabilito che – nei termini e con le modalità pattuiti dalle parti – il datore di lavoro può dare disdetta dell’accordo collettivo aziendale che prevedeva la corresponsione di un premio di risultato.
E di disdetta dell’accordo collettivo aziendale alla luce della sentenza 342/2017 ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (22.2.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Giampiero Falasca; Titolo: “Può essere disdettato l’accordo sindacale sul premio di risultato”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Il datore di lavoro può dare disdetta all’accordo collettivo aziendale che ha istituito un premio di risultato se tale facoltà è prevista dall’intesa originaria e viene esercitata entro i termini pattuiti tra le parti.
Con l’affermazione di questo principio il tribunale di Napoli (sentenza 342/2017 pubblicata il 7 febbraio) ha rigettato la domanda proposta da un dipendente di un’impresa che applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica, volta a ottenere il pagamento del premio di risultato.
Un’azienda nel 2012 ha deciso di comunicare per iscritto la propria disdetta da un accordo aziendale che, dal 2002, riconosceva un premio di risultato, interrompendo il pagamento di questo trattamento per i periodi successivi al recesso.
Il dipendente ha contestato la validità della decisione aziendale, sostenendo che il premio era ormai diventato parte fissa e costante della retribuzione annuale percepita e, come tale, non poteva essere revocato.
Inoltre, secondo il lavoratore, la disdetta dell’accordo aziendale sarebbe stata preclusa da una norma del Ccnl metalmeccanici del 1999, che vietava la revoca dei premi produzione.
Il tribunale di Napoli ha respinto la domanda facendo leva sul testo letterale dell’accordo istitutivo del premio contestato. Tale documento prevedeva una durata iniziale del premio sino al 31 dicembre del 2005 e la possibilità di un rinnovo tacito annuale. Tale rinnovo poteva essere evitato in caso di disdetta comunicata da una delle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quattro mesi prima della scadenza.
Il tribunale rileva che il datore di lavoro, avendo deciso di recedere dall’accordo, ha usato questa facoltà, comunicando in maniera chiara e tempestiva la propria decisione di dare disdetta all’intesa del 2002. Avendo utilizzato una facoltà prevista dalle stesse parti stipulanti, il datore di lavoro ha legittimamente cessato di applicare l’accordo collettivo.
La disdetta, inoltre, aveva una formulazione ampia, tale da includere tutti gli accordi contrattuali aziendali esistenti, indipendentemente dal tipo di istituto retributivo, fisso o variabile, e come tale ha validamente interrotto l’obbligo di pagare qualsiasi trattamento fondato sull’accordo originario.
Il tribunale ha escluso, inoltre, che la facoltà di dare disdetta all’accordo istitutivo del premio di risultato fosse preclusa dal Ccnl per l’industria metalmeccanica siglato l’8 giugno del 1999.
Questa norma contrattuale sanciva l’irrevocabilità dei premi di produzione e dei premi e istituti retributivi di analoga natura, ma solo a condizione che tali trattamento fossero già presenti in azienda alla data della stipula del Ccnl (8 giugno 1999).
Il tribunale rileva che il lavoratore non ha allegato, né tanto meno provato, che il premio di produttività fosse già presente in azienda in epoca antecedente al 1999 ma, al contrario, è risultato pacifico tra le parti che il premio sia stato introdotto solo nel 2002.
Infine, il tribunale esclude che il contratto collettivo nazionale per l’industria metalmeccanica stabilisca un obbligo inderogabile per la contrattazione aziendale di riconoscere un premio di produttività: l’introduzione del premio di produttività, osserva la sentenza, è una mera facoltà rimessa alla contrattazione aziendale, che può anche non disporre nulla.