Site icon Diritto Lavoro – Portale del Diritto

Semplificazioni in materia di DURC, le modifiche al decreto

Durc On Line in scadenza avranno validità fino al 15 giugno 2020

Durc On Line in scadenza avranno validità fino al 15 giugno 2020

Semplificazioni in materia di DURC, le modifiche al decreto:

L’INPS, con la Circolare n. 17 del 2017, ha fornito informazioni circa le semplificazioni in materia di DURC apportate al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 dal decreto 23 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro (v. anche “DURC on line, le ultime indicazioni operative del Ministero”).

Al riguardo si legge quanto segue circa le semplificazioni in materia di DURC nella circolare 17/2017.

Premessa

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 (Allegato 1), ha modificato l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, del D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. DURC on line.

Con la presente circolare, nel rinviare ai contenuti della circolare n. 33 del 2 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Allegato 2), si provvede ad illustrare i contenuti delle predette modifiche.

  1. Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia (articolo 2 del D.M. 30 gennaio 2015)

Il D.M. 23 febbraio 2016 con il comma 1 lett. a) ha modificato il primo periodo dell’art. 2 comma 1 del D.M. 30 gennaio 2015 prevedendo che “I soggetti di cui all’art.1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art.6, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative, dalle Casse edili.”

Rispetto alla nuova formulazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016 ha sottolineato che con tale modifica il legislatore, sul presupposto che l’iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia, ha inteso estendere la verifica della regolarità contributiva oltre che alle imprese classificate, ai sensi dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai fini previdenziali nel settore edile anche a quelle che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto.

In proposito, il predetto Dicastero ha avuto occasione in più circostanze di precisare che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.

Tenuto conto che, come precisato dall’Istituto nella circolare n. 126 del 26 giugno 2015, l’individuazione della competenza delle Casse edili, in conformità alla pregressa formulazione dell’art. 2 del D.M. 30 gennaio 2015, veniva effettuata dal sistema INPS attraverso la rilevazione delle posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens) che risultavano contraddistinte dal codice statistico contributivo (c.s.c.) previsto per il settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, la procedura DURC on line verrà opportunamente adeguata al fine di dare attuazione alla modifica in esame.

La soluzione informatica, condivisa in sede ministeriale anche con Inail e con la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, consentirà di estendere l’interrogazione nei confronti delle medesime Casse competenti ad attestare la regolarità contributiva. Ciò sia nei confronti delle imprese classificate con c.s.c. 1/4.13.xx, sia nei confronti di quelle che, diversamente classificate, applicando il CCNL edile restano in tal modo soggette al riscontro sulla regolarità contributiva in relazione ai versamenti dovuti alle stesse Casse edili.

Dalla nuova formulazione della norma conseguirà pertanto che tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali di Inail e Inps saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Case edili.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 17 del 2017 e ai suoi allegati (Allegato 1 e Allegato 2), disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

Exit mobile version