Salvaguardia pensionistica, nuove disposizioni nella Legge di Bilancio:
L’INPS, con la Circolare n. 11 del 2017, ha fornito istruzioni operative circa le nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica di cui alla Legge di Bilancio 2017.
Al riguardo si legge quanto segue nelle premesse alla Circolare 11/2017.
Premessa
Nel supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”
Tale legge, all’articolo 1, commi da 214 a 218, reca disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (Allegato 1).
In particolare, il predetto articolo, dopo aver rideterminato ai commi 212 e 213 le risorse finanziarie stanziate ed il limite numerico stabilito per le diverse operazioni di salvaguardia ad oggi intervenute – risultanti dal monitoraggio e verifica delle precedenti misure di salvaguardia per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa – individua nei successivi commi sia le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, sia le modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e le risorse stanziate per la salvaguardia in parola.
Ai sensi del comma 218 del medesimo articolo, i benefici della salvaguardia in argomento sono riconosciuti nel limite di 30.700 soggetti, nel rispetto del contingente numerico stabilito dal comma 214 per ciascuna categoria di lavoratori, e nel limite massimo di 137 milioni di euro per l’anno 2017, 305 milioni di euro per l’anno 2018, 368 milioni di euro per l’anno 2019, 333 milioni di euro per l’anno 2020, 261 milioni di euro per l’anno 2021, 171 milioni di euro per l’anno 2022, 72 milioni di euro per l’anno 2023, 21 milioni di euro per l’anno 2024, 9 milioni di euro per l’anno 2025 e 3 milioni di euro per l’anno 2026.
Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto riguardanti, tra l’altro, le tipologie di lavoratori, i criteri di ammissione alla salvaguardia, le modalità ed il termine di presentazione delle istanze di accesso al beneficio e le operazioni di monitoraggio.
Si rinvia per tutte le altre informazioni al testo integrale della Circolare n. 11 del 2017 e ai suoi allegati (Allegato 1 e Allegato 2) disponibili cliccando sui link.
(Fonte: INPS)