Integrazione salariale, le novità introdotte dalla riforma dei trattamenti:
L’INPS, con la Circolare n. 9 del 2017, ha fornito le istruzioni per favorire l’adeguamento dei sistemi gestionali aziendali finalizzate a supportare il nuovo assetto informativo che deriva dalle innovazioni introdotte con la riforma dei trattamenti di integrazione salariale. In particolare vengono analizzati gli adempimenti connessi all’associazione di ogni lavoratore con l’unità produttiva di riferimento, i criteri per individuare i trattamenti soggetti alla nuova disciplina, la metodologia di calcolo della contribuzione addizionale nonché le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione. In questo quadro vengono fornite le indicazioni tecniche necessarie per operare l’adeguamento dei sistemi informativi che supportano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens. Da ultimo, allo scopo di attenuare l’impatto dei cambiamenti introdotti sull’operatività del ciclo produttivo aziendale, l’istituto informa che vengono adottate disposizioni volte a consentire, attraverso opportune metodologie basate sulla semplificazione degli adempimenti informativi, la regolarizzazione del versamento della contribuzione addizionale relativa ai trattamenti CIG, soggetti alla nuova disciplina, autorizzati a partire dalla riforma dell’istituto stesso.
Al riguardo si legge quanto segue nella Premessa alla circolare 9/2017.
Come noto, il D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, ha operato il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro.
In particolare, le principali novità introdotte dal titolo I del predetto decreto – che abroga integralmente o parzialmente le disposizioni previgenti in materia (leggi n. 164/1975, n. 427/1975, n. 223/1991, n. 92/2012, ecc.) – riguardano:
– l’estensione della tutela ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;
– la ridefinizione dei requisiti soggettivi per l’accesso alle prestazioni;
– la revisione dei limiti massimi di durata dei trattamenti;
– la rimodulazione della misura della contribuzione ordinaria;
– la revisione dell’assetto e della misura della contribuzione addizionale;
– l’introduzione del termine di decadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio delle prestazioni CIG anticipate dal datore di lavoro.
Con Circolare n. 197 del 2015 sono stati illustrati i profili normativi ed operativi della riforma. Più in particolare, la circolare si è poi soffermata sulla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.
Con Messaggio n. 24 del 2016, e n. 3028 del 12 luglio 2016 sono state, in particolare, fornite istruzioni per la corretta applicazione della contribuzione ordinaria CIGO/CIGS, ex art. 2 D.Lgs. 148/2015, dovuta per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Con la circolare n. 199 del 2016 l’Istituto ha dato indicazioni e chiarimenti in ordine a taluni profili applicativi della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal D.Lgs. n. 148/2015, con particolare riguardo all’applicazione dei termini di decadenza del diritto al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell’introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive, dei termini di decorrenza delle nuove aliquote contributive, nonché della variazione della misura della contribuzione addizionale nel corso del periodo di paga mensile.
Con la presente circolare, a completamento del processo di attuazione della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 148/2015, vengono fornite le istruzioni tecniche per operare la compilazione della dichiarazione contributiva UniEmens, nonché il calcolo e il versamento della contribuzione addizionale CIGO/CIGS, anche riferita alle integrazioni salariali in deroga.
In ordine ai termini di svolgimento degli adempimenti introdotti per dare completa attuazione alla riforma della CIG, allo scopo di assicurare alle aziende i tempi necessari per consentire l’adeguamento dei sistemi informativi aziendali, la decorrenza dei predetti adempimenti è fissata, salvo diversa previsione, a partire dal secondo mese di paga successivo alla pubblicazione della presente circolare.
Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 9 del 2017 e ai suoi allegati (Allegato 1 e Allegato 2) disponibili cliccando sui link.
(Fonte: INPS)