Site icon Diritto Lavoro – Portale del Diritto

Trasporto pubblico, pagamento assegno ordinario Fondo Solidarietà

Ripetizione del patto di prova, il si della Cassazione

Trasporto pubblico, pagamento assegno ordinario Fondo Solidarietà:

L’INPS, con il Messaggio n. 209 del 2017, ha fornito le istruzioni operative circa il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico e pagamento dell’assegno ordinario.

Al riguardo si legge quanto segue nel messaggio 209/2017.

Con il Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. n. 52 del 4 marzo 2015, è stato istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico, il cui Comitato amministratore è pienamente operativo dal 30 novembre 2015, data della sua costituzione.

Il Fondo garantisce la prestazione di assegno ordinario, disciplinato dall’art. 2, co. 4, lett. a) e dall’art. 5, co. 2, del D.I. n. 86985/2015, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

Per la prestazione anzidetta il Fondo provvede a versare alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria dell’assegno al nucleo familiare né il T.F.R., in quanto prestazioni non previste dal D.I. n. 86985/2015.

Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, a norma dell’art. 39 del D.lgs 148/2015, si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di cassa integrazioni guadagni stabilite dall’art. 7, commi da 1 a 4, del medesimo D.lgs.

Pertanto, il pagamento è effettuato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

In attesa delle istruzioni Uniemens, utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà, in fase di prima applicazione, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario.

Con successivo messaggio sarà resa nota la data a decorrere dalla quale il pagamento delle prestazioni sarà anticipato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro provvederà a porre a conguaglio nella denuncia contributiva mensile l’importo anticipato.

Con la circolare n. 186 del 2016 sono state fornite le istruzioni inerenti la disciplina alle prestazioni ordinarie, mentre con il Messaggio n. 981 del 2016 sono state illustrate le modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario e di formazione per i fondi di solidarietà di nuova istituzione, tra cui il Fondo per il trasporto pubblico.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale del Messaggio n. 209 del 2017 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

 

Exit mobile version