Copertura assicurativa INAIL anche all’istituto di messa alla prova:
L’INAIL, con un comunicato del 12 gennaio 2017, ha informato gli utenti circa l’estensione della copertura assicurativa anche all’istituto di messa alla prova.
Ecco quanto si legge nel comunicato.
La novità è contenuta nella legge di Bilancio 2017, che ha aumentato di tre milioni di euro la dotazione annuale del fondo sperimentale creato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per i volontari impegnati nelle attività di utilità sociale. Introdotta nel 2014 per i reati puniti con una pena non superiore ai quattro anni, la misura alternativa al processo prevede lo svolgimento da parte degli imputati di lavori di pubblica utilità non retribuiti
La copertura assicurativa dell’INAIL spetta anche alle persone ammesse all’istituto della messa alla prova, la misura alternativa al processo introdotta con la legge n. 67 del 2014 per i reati considerati di minor allarme sociale e puniti con una pena non superiore ai quattro anni, che si inserisce nel quadro dell’evoluzione della funzione rieducativa della pena attraverso lo svolgimento da parte degli imputati di lavori di pubblica utilità non retribuiti presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie, gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato.
L’estensione riguarda anche i condannati per reati di lieve entità. A stabilirlo è l’ultima legge di Bilancio, che ha esteso la tutela prevista originariamente per i beneficiari di forme di sostegno al reddito, i detenuti e gli internati, e i migranti richiedenti asilo impegnati in progetti di utilità sociale, anche agli imputati in stato di sospensione del processo e messi alla prova, ai condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e ai tossicodipendenti che hanno ricevuto condanne di lieve entità per reati legati a sostanze stupefacenti o psicotrope, ai quali i giudici possono applicare, in alternativa alle pene detentive e pecuniarie, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
A breve le istruzioni operative per la gestione corretta dei nuovi casi. Per permettere l’estensione della copertura assicurativa a questi nuovi soggetti, il fondo istituito in via sperimentale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il decreto legge n. 90 del 2014 convertito nella legge 114 del 2014 – con una dotazione annuale di 5 milioni di euro finalizzata a reintegrare l’INAIL dei costi legati agli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni delle persone coinvolte – è stato incrementato per il 2017 con altri tre milioni di euro. A breve l’Istituto diramerà le istruzioni operative per la corretta gestione della copertura assicurativa di queste tipologie di lavoratori.
(Fonte: INAIL)