Vittime dell’amianto nei porti, pubblicato decreto sul Fondo:
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 27 ottobre 2016 del Ministero del Lavoro, con il quale vengono stabilite le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore dei superstiti (G.U. n. 1 del 2 gennaio 2017).
Le prestazioni, come si legge nel comunicato del Ministero, che non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento, ma si cumulano con essi, sono previste a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate, contratte per l’esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti in cui hanno trovato applicazione le disposizioni previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 per la cessazione dell’impiego dell’amianto.
Secondo quanto stabilito dal D.M. possono accedere alle prestazioni del Fondo gli eredi di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva.
I soggetti che intendono accedere alle prestazioni del Fondo per gli anni 2017 e 2017 dovranno presentare domanda all’INAIL entro e non oltre il 28 febbraio, rispettivamente, dell’anno 2017 o dell’anno 2018, con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell’anno precedente, dandone contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva.
Per l’accesso alle prestazioni dell’anno 2016, i soggetti interessati dovranno presentare la domanda entro e non oltre 60 giorni successivi a quello dell’entrata in vigore del D.M. 27 ottobre 2016 con riferimento alle sentenze esecutive depositate entro il 31 dicembre 2015, dandone contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva.
Unitamente alla domanda dovrà essere trasmessa copia autentica della sentenza esecutiva che individua il debitore, liquidando il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.
Si rinvia per le altre informazioni al testo integrale del D.M. 27 ottobre 2016, disponibile cliccando sul link.