Sospensione pagamento rate ricongiunzione zone sisma:
L’INPS, con la Circolare n. 1 del 2017, ha fornito istruzioni circa la sospensione dei termini di pagamento delle rate di onere per ricongiunzione, riscatto, rendita vitalizia ex art.13 legge 1338/62, in favore dei soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016.
Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare 1/2017.
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.294 del 17-12-2016 è stata pubblicata la legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
La citata legge contiene l’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (rispettivamente allegati 1 e 2 della legge 15 dicembre 2016, n. 229).
Nel confermare le disposizioni contenute nel messaggio n.4974/2016 con riferimento ai Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (l’elenco è allegato al citato messaggio n.4974/2016), si forniscono ora analoghe istruzioni con riferimento ai Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016.
La legge 15 dicembre 2016, n. 229 ha disposto, nei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, indicati nell’allegato 2 alla citata legge, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. In base a quanto disposto dall’art.1, comma 1, del D.L. 189/2016, così come modificato dalla legge n.229/2016, nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto il beneficio in esame si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione di detta dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Inps territorialmente competenti.
La sospensione riguarda anche le rate di onere per riscatti, rendite e ricongiunzione (prima rata e successive). Il periodo di sospensione è neutro ai fini del pagamento, mentre dal 1° ottobre 2017 gli interessati sono rimessi nei termini conservando ovviamente il diritto a tutte le condizioni dell’originale piano di ammortamento.
La sospensione dei termini di cui all’oggetto si applica a favore dei soggetti che alla data del 26 ottobre 2016 erano residenti nei Comuni colpiti dal terremoto indicati nell’allegato alla presente circolare (Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016).
Con riferimento, in particolare, agli iscritti alle gestioni private, con messaggio n.4974/2016 è stato reso disponibile in ambiente Intranet, Assicurato Pensionato, riscatti e ricongiunzioni, nell’applicazione “gestione evidenze prima emissione bollettini” apposito cruscotto denominato “pratiche sisma”.
Analogamente a quanto già fatto con riferimento al sisma del 24/08/2016, saranno centralmente individuate tutte le pratiche di riscatto/rendite/ricongiunzione riferite ai soggetti di cui sopra, i cui piani di ammortamento (prima rata o rate successive) comprendano, totalmente o parzialmente, il periodo di sospensione 26 ottobre 2016 – 30 settembre 2017. Dette pratiche saranno inserite nel cruscotto “pratiche sisma” mediante estrazione e caricamento centralizzato. Resta inteso che gli operatori di sede potranno comunque inserire autonomamente altre pratiche di assicurati residenti nei comuni interessati nel cruscotto (ad esempio pratiche non prelevate perché già poste in rinuncia, che dovranno necessariamente essere riaperte); le relative istruzioni tecniche sono allegate alla presente circolare.
Per i soggetti residenti nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto l’inserimento delle pratiche nel cruscotto “pratiche sisma” avverrà ad opera degli operatori di sede solo su domanda dei soggetti danneggiati e dietro presentazione della dichiarazione di inagibilità richiesta dall’art.1, comma 1, della legge n.229/2016.
Sono escluse dal beneficio della sospensione in parola le pratiche con riferimento alle quali la decadenza si sia già verificata alla data del 26 ottobre 2016, per le quali gli operatori di sede procederanno secondo le ordinarie disposizioni in materia.
Per le pratiche non ancora definite con la spedizione del provvedimento di accoglimento le sedi, in fase istruttoria, contatteranno gli interessati con la massima urgenza, per informarli che, qualora ne abbiano necessità, la notifica del provvedimento potrà essere posticipata alla fine del periodo di sospensione sopra indicato. Laddove gli interessati chiedano tale differimento, la pratica è tenuta in apposita evidenza ed elaborata alla fine del periodo di sospensione.
Qualora gli interessati non intendano avvalersi del differimento, le sedi procederanno come di consueto a notificare il provvedimento. Anche le suddette pratiche saranno inserite nel cruscotto.
L’inserimento nel cruscotto delle pratiche di cui all’oggetto permetterà di considerare neutro il periodo di sospensione; il mancato o ritardato versamento delle relative rate nel periodo di sospensione non sarà considerato ai fini del maturarsi della decadenza e non sarà quindi evidenziato in rosso sul “GP pagato”.
Per quanto riguarda le pratiche le cui rate di onere sono trattenute sulla pensione, gli interessati potranno presentare apposita istanza al fine di avvalersi della sospensione dei termini di cui all’oggetto. In tale ipotesi, per il periodo di sospensione non sarà effettuata la trattenuta sulla pensione a titolo di onere per riscatti/ricongiunzioni; la trattenuta a tale titolo sarà ripristinata a cura dell’operatore con riferimento al rateo di pensione di ottobre 2017, mantenendo l’originario piano di ammortamento. A seguito dell’istanza di parte quindi, gli operatori sono tenuti a registrare la pratica nel cruscotto “pratiche sisma” e attivare gli adempimenti necessari a sospendere la trattenuta sulla pensione.
Il beneficio della sospensione in argomento è esteso anche agli iscritti alle gestioni dei dipendenti pubblici. Nei casi in cui l’onere è trattenuto a cura dell’Amministrazione datrice di lavoro mediante ritenute mensili sullo stipendio, gli interessati dovranno richiedere a quest’ultima la sospensione della trattenuta; l’Amministrazione avrà poi cura di darne comunicazione all’Istituto. Invece, nell’ipotesi di pagamento diretto tramite modello F24 o di trattenuta su pensione, gli interessati presenteranno istanza di sospensione alla propria sede Inps di competenza.
(Fonte: INPS)