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Assegno straordinario per il sostegno dei lavoratori settore credito

Sanzioni escluse per la PA in caso di somministrazione illecita

Assegno straordinario per il sostegno dei lavoratori settore credito:

L’INPS, con il Messaggio n. 5100 del 2016, ha fornito chiarimenti relativi al fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e assegno straordinario (durata massima fino a sette anni per il biennio 2016-2017).

Ecco quanto si legge nel Messaggio 5100/2016.

Il decreto interministeriale n. 97220 del 23 settembre 2016, pubblicato nella GU n. 266 del 14/11/2016, ha modificato il Regolamento del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario nella parte relativa alla durata massima dell’assegno straordinario.

Come è noto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b, del decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, il personale dipendente delle aziende di credito coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, compreso quello con qualifica di dirigente, può essere ammesso a fruire dell’assegno straordinario per maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra quello anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

L’art. 12 del decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016, convertito nella legge n. 119 del 30 giugno 2016 recante: “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” (GU n. 153 del 2 luglio 2016) ha previsto che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall’art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, la durata massima dell’assegno straordinario aumenti da cinque a sette anni.

Pertanto, ai sensi del citato decreto del 23 settembre 2016, per le nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel biennio indicato in oggetto (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2017 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2017), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a ottantaquattro mesi (7 anni).

Per l’aggiornamento delle procedure di liquidazione si fa riserva di successive comunicazioni.

(Fonte: INPS)

 

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