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Assegno ordinario personale del credito, ulteriori precisazioni:

L’INPS, con il Messaggio n. 4975 del 2016, ha fornito ulteriori precisazioni relative al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e ai criteri di accesso alla prestazione di assegno ordinario.

Ecco quanto si legge nel messaggio 4975/2016.

Il D. Interm. n. 83486/2014 del 28 luglio 2014, all’art. 9, comma 4, fissa un criterio di accesso alla prestazione di assegno ordinario, prevedendo che l’intervento sia determinato in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda.

Si precisa, al riguardo, che i limiti di cui al citato art. 9, come confermato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con nota n.15795 del 25 luglio 2016, vanno imputati esclusivamente alla singola azienda, senza alcun riferimento alla contribuzione dell’eventuale gruppo societario di appartenenza.

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Con delibera n. 125 del 21 ottobre 2016 (all. 1), il Comitato amministratore del fondo di solidarietà del credito, nell’ottica di garantire un equo impiego delle risorse giacenti nel fondo, in tutte le ipotesi di accesso alle prestazioni sia ordinarie che emergenziali, ha introdotto dei limiti di utilizzo delle medesime per il 2016.

In particolare, con riferimento alla prestazione di assegno ordinario, la delibera ha stabilito che, fermi restando i limiti di cui all’art. 9, comma 4, del D.Interm. 83486/2014, da applicarsi alla singola azienda, per le domande presentate a decorrere dal mese di maggio 2016 e fino a dicembre 2016, l’intervento del fondo sarà determinato in misura non superiore al 18% delle risorse complessivamente disponibili alla data del 15 aprile 2016, per le aziende/gruppi bancari fino a 25.000 dipendenti, ovvero al 26%, per le aziende/gruppi bancari con oltre 25.000 dipendenti.

La delibera introduce dunque un criterio di accesso alla prestazione di assegno ordinario, prevedendo, in aggiunta a quello di cui all’art. 9, comma 4 del D.Interm. 83486/2014, un ulteriore limite da applicarsi in relazione al gruppo societario di appartenenza dell’azienda istante, ovvero, nel caso in cui non vi sia un gruppo di appartenenza, in relazione alla stessa azienda.

Alla luce di quanto previsto dall’art. 9, comma 4 del D. Interm. n. 83486/2014 e dalla delibera n. 125/2016 del Comitato amministratore del Fondo, pertanto, la verifica è articolata in due fasi.

La prima, fa riferimento alla sola contribuzione aziendale ai fini della verifica della capienza rispetto all’importo richiesto; la seconda, che si attiverà solo nell’ipotesi in cui il primo controllo abbia avuto esito favorevole, si riferisce alla contribuzione dovuta da tutte le aziende del gruppo di appartenenza dell’azienda istante e ha ad oggetto la verifica della capienza del gruppo, in relazione all’importo da finanziare, entro i limiti fissati dalla delibera n. 125/2016, così come sopra evidenziati.

Laddove dal secondo controllo non risulti alcuna disponibilità, o ne risulti una insufficiente a soddisfare quella richiesta, la domanda dell’azienda sarà sottoposta alla deliberazione del Comitato amministratore con proposta di rigetto o di accoglimento parziale.

Per quanto sopra esposto, ad integrazione di quanto già previsto con circolare Inps n. 122/2015, è necessario che l’azienda richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda, oltre a indicare l’esatta denominazione del gruppo di appartenenza, provveda ad inviare tramite PEC all’indirizzo dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it, una apposita dichiarazione di responsabilità, redatta secondo il facsimile allegato al presente messaggio (all. 2), con la quale il rappresentante legale, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28/12/2000, attesti l’elenco delle aziende facenti parte del gruppo societario indicato in domanda, distinguendole per denominazione, codice fiscale e matricola.

(Fonte: INPS)

 

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