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Integrazione salariale, pagamento assegno ordinario e di solidarietà:

L’INPS, con il Messaggio n. 4885 del 2016 sul Fondo di Integrazione salariale, ha fornito istruzioni operative e contabili sul pagamento diretto dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà.

Al riguardo si legge quanto segue nelle Premesse al messaggio 4885/2016.

Con decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016, pubblicato in G.U. n. 74 del 30/03/2016, il Fondo residuale istituito presso l’INPS con D.I. n. 79141/2014, è stato adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del D.lgs 148/2015, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, assumendo, dalla medesima data del 1° gennaio, la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 30 novembre 2015 è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà residuale, insediatosi in data 18 dicembre 2015; con nota prot. 40/998.18-01-2016 Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il Fondo di integrazione salariale sarà gestito dal medesimo Comitato amministratore.

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Il Fondo di integrazione salariale garantisce le seguenti due prestazioni:

  • l’assegno di solidarietà, disciplinato dall’art. 6 del Decreto n. 94343;
  • l’assegno ordinario disciplinato dall’art. 7 del D.I. n. 94343/2016, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro).

Per le prestazioni sia di assegno di solidarietà che di assegno ordinario il Fondo provvede a versare alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

Durante il periodo di percezione sia dell’assegno di solidarietà che dell’assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria dell’assegno al nucleo familiare né il T.F.R., in quanto prestazioni non previste dal D.I. n. 94343/2016.

A norma dell’art. 29, c. 7, del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, i trattamenti di integrazione salariale erogati dal Fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate, l’autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento della posizione contributiva.

Con la Circolare n. 22 del 2016 ed il Messaggio n. 1986 del 2016, sono state fornite le prime istruzioni relative all’operatività del Fondo medesimo e alle modalità di presentazione delle istanze, rispettivamente, di assegno ordinario e di assegno di solidarietà.

In attesa delle istruzioni Uniemens, utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, il pagamento dell’assegno ordinario e di quello di solidarietà avverrà, in fase di prima applicazione, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale del Messaggio n. 4885 del 2016 e al suo allegato (allegato 1) disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

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