Poste Italiane, il Fondo di solidarietà per il personale del Gruppo:
L’INPS, con la circolare n. 205 del 2016, sul Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane, ha illustrato la relativa disciplina.
Al riguardo si legge quanto segue nelle Premesse alla circolare 205/2016.
Con il decreto interministeriale 1 luglio 2005 n. 178, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato istituito, presso l’INPS, un Fondo di solidarietà per il personale dipendente da Poste italiane S.p.A, avente lo scopo di fornire, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, uno strumento di supporto che favorisse il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzasse politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.
Con la successiva entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92, è stato disposto, ai sensi dell’art. 3, comma 42, che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 fosse adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Con Decreto Interministeriale n. 78642 del 24 gennaio 2014, pubblicato nella G.U. n. 86 del 12 aprile 2014, di recepimento dell’accordo del 27 giugno 2013, stipulato tra Poste Italiane spa e le organizzazioni del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è stato istituito, presso l’INPS, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane, che, in attuazione del succitato art. 3, comma 42, ha adeguato la disciplina del preesistente Fondo, istituito con D.I. n. 178 del 1° luglio 2005, alle disposizioni di cui all’ art. 3, commi 4 e ss., della legge 28 giugno 2012, n. 92.
L’entrata in vigore del D.I. n. 78642 del 24 gennaio 2014, coincidente con il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ha determinato, in applicazione dell’art. 3, comma 43, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l’abrogazione del D. I. n. 178 del 1° luglio 2005.
Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, il precedente Comitato amministratore, in applicazione di quanto espressamente previsto dall’art. 3, comma 9, del D.I. n. 78642 del 24 gennaio 2014, ha continuato a svolgere le proprie funzioni, fino alla nomina, con D.M. del 28 dicembre 2015, del nuovo Comitato amministratore, insediatosi in data 26 gennaio 2016.
Con Circolare n. 95 del 13 maggio 2015 sono state fornite, preliminarmente, le istruzioni relative alle prestazioni straordinarie e alla contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo, nonché le relative istruzioni operative e contabili.
Nel frattempo, il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, che, al Titolo II, revisiona l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà, ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni garantite dai fondi di solidarietà e abrogando l’art. 3 della legge n. 92/2012.
A norma dell’art. 26, comma 7, tali fondi sono obbligatori per tutti i settori che, non rientrando nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Il successivo comma 8 prevede che i fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto, si adeguano alle disposizioni del comma 7, entro il 31 dicembre 2015.
Si precisa, al riguardo, che la predetta disposizione deve intendersi riferita sia ai fondi costituiti a norma dell’abrogato comma 4, art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia ai fondi adeguati a norma degli abrogati commi 42 e 45 del medesimo articolo.
Con Circolare n. 201 del 2015, nell’ambito della quale sono state illustrate le novità normative introdotte dal D.lgs 148/2015 e aventi riflesso sulla disciplina dell’assegno ordinario, è stato specificato che per i fondi già vigenti, i cui decreti istitutivi siano conformi ai dettami dell’art. 26, comma 7, al fine di rendere più agevole il processo di transizione verso la nuova disciplina, non è necessario alcun adeguamento ai sensi del succitato comma 8.
L’art. 2, c. 1, del D.I. n. 78642, dispone, in conformità con l’art. 26, c. 7, del D.lgs. 148/2015, che il Fondo ha lo scopo di attuare interventi in favore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste Italiane di cui all’art. 7, comma 9 sexies del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Pertanto, rilevata la conformità del D.I. n. 78642 del 24 gennaio 2014 alle disposizioni del citato art. 26, c. 7, lo stesso non necessita di alcun adeguamento. I rinvii all’art. 3, commi da 4 a 45 della legge n. 92/2012, a norma dell’art. 46, comma 5, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D. Lgs. n. 148/2015.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie (assegno ordinario e finanziamento di programmi formativi) erogate dal Fondo in argomento, con evidenza, per ciascuna di esse, delle principali modifiche normative introdotte dal D.lgs. n. 148/2015.
Al riguardo si rileva che, sia nella fase transitoria che in quella successiva alla costituzione del nuovo Comitato, nonostante l’operatività del Fondo, stante l’assenza di domande di accesso alle prestazioni del Fondo, il Comitato non ha autorizzato nessuna prestazione.
Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della circolare n. 205 del 2016 e al suo allegato (allegato 1), disponibile cliccando sui link.
(Fonte: INPS)