Domanda di Cassa integrazione salariale ordinaria, precisazioni:
L’INPS, con il Messaggio n. 4824 del 2016, ha fornito alcune precisazioni in merito alla presentazione della domanda di Cassa integrazione salariale ordinaria (v. anche il nostro articolo, sempre su questo argomento, “CIGO, il nuovo termine“).
Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio 4824/2016.
Nel messaggio n. 4752 del 2016 si precisa che la nuova disciplina consente alle aziende di presentare un’unica domanda per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente al mese di presentazione della richiesta stessa, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.
Al riguardo si fa presente che, in fase di prima applicazione, è possibile inviare un’unica domanda nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame. Diversamente sarà necessario inviare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.
Ad esempio per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, può essere richiesta in un’unica domanda. Invece nel caso di sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 28 novembre 2016 sarà necessario presentare domande distinte, fino a diversa indicazione che sarà oggetto di apposito messaggio.
(Fonte: INPS)