Licenziamento collettivo per cessazione totale attività, oneri del datore:
Con la sentenza n. 23736 del 2016 la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che anche in caso di cessazione totale dell’attività con licenziamento collettivo, il datore di lavoro è obbligato ad effettuare le comunicazioni previste dalla L.n. 223/1991 e cioè ai sindacati e agli enti amministrativi.
E di licenziamento collettivo in caso di cessazione totale dell’attività alla luce della sentenza 23736/2016 ci parla anche l’articolo pubblicato ieri (23.11.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Aldo Bottini; Titolo: “Avviso licenziamento anche se si chiude”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
La cessazione totale dell’attività aziendale non esonera il datore di lavoro dall’effettuare, nei termini previsti dalla legge 223/1991, la comunicazione del licenziamento agli enti amministrativi e alle associazioni sindacali. Questa la conclusione cui giunge la Cassazione con la sentenza 23736/2016 che ripercorre la storia e la ratio della disposizione che impone tale comunicazione finale.
La procedura di licenziamento collettivo, introdotta nel nostro ordinamento (in attuazione della direttiva europea 75/129/Cee) dalla legge 223/1991, si conclude con una comunicazione agli enti amministrativi preposti e alle organizzazioni sindacali che accompagna l’invio delle lettere di licenziamento ai singoli lavoratori.
La comunicazione deve contenere l’elenco dei licenziati (con la specificazione per ciascuno di residenza, qualifica, inquadramento, età, carico di famiglia) e la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
Nel corso del tempo sono cambiati sia i termini entro cui inviare la comunicazione sia le sanzioni in caso di mancato (o ritardato) invio o di incompletezza del contenuto. Prima del 2012 (riforma Fornero) la comunicazione doveva essere inviata «contestualmente» alle lettere di licenziamento. Ne era nato un vivace contenzioso sulla “elasticità” o meno della nozione di contestualità, e sulla tollerabilità di scostamenti temporali anche modesti tra l’invio della comunicazione e quello delle lettere di licenziamento. La questione era particolarmente delicata anche perché la sanzione in caso di ritenuta violazione della norma (come di tutte le disposizioni della procedura) era la reintegrazione dei lavoratori.
La riforma Fornero (legge 92/2012) ha apportato due significative modifiche, volte a rimediare alle incertezze giurisprudenziali e ad alleggerire le conseguenze delle violazioni formali. La parola contestualmente è stata sostituita con «entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi», mentre le conseguenze delle violazioni procedurali sono divenute meramente indennitarie (da 12 a 24 mensilità). È stata così eliminata l’incertezza applicativa determinata dalle discussioni sul concetto di contestualità.
Il Jobs act ha ulteriormente inciso sulle conseguenze del mancato rispetto della norma in questione per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015: la violazione delle procedure di licenziamento collettivo comporta per il datore di lavoro il pagamento di un indennizzo nella misura prevista come rimedio generale per il licenziamento illegittimo (2 mensilità per ogni anno di servizio, con il minimo di 4 e il massimo di 24).
Resta, come sottolinea la Cassazione, la ratio della norma sulla comunicazione finale: consentire al sindacato (e per suo tramite al lavoratore) di esercitare il controllo sulla effettività della scelta imprenditoriale e sulla corretta applicazione dei criteri di scelta. Tale esigenza non viene meno, secondo la Cassazione, neppure in caso di cessazione totale dell’attività aziendale. Anche se in tale ipotesi, che comporta il licenziamento di tutti i dipendenti, non si pone un problema di criteri di scelta, il tempestivo invio della comunicazione finale consente di controllare che la dedotta cessazione dell’attività non dissimuli la cessione dell’azienda o la ripresa dell’attività stessa sotto diversa denominazione o in diverso luogo.
Senza contare il dato testuale insuperabile costituito dall’articolo 24 secondo comma della legge 223/1991, che sancisce espressamente l’applicabilità delle procedure di licenziamento collettivo (tra cui la comunicazione finale) alle imprese che intendano cessare l’attività. Anche in quest’ultimo caso, dunque, il datore di lavoro dovrà fare attenzione a inviare la comunicazione finale a enti e sindacati nel termine tassativo di sette giorni.