Pesca marittima, aiuti ai proprietari di unità per arresto definitivo attività:
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con Decreto 29 settembre 2016, ha regolato la questione degli aiuti ai proprietari di unità di pesca che effettuino l’arresto definitivo delle attività di pesca marittima di cui all’art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (G.U. n. 268 del 16 novembre 2016).
Al riguardo il Decreto stabilisce, tra le altre cose, quanto segue all’articolo 1.
- Il presente decreto riguarda l’attuazione della misura arresto definitivo delle attività di pesca marittima per la flotta da pesca mediterranea tramite demolizione, con esclusione delle unità oggetto di accordi internazionali e delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, come individuata nel Piano di azione – allegato A della relazione annuale di cui all’art. 22 del regolamento UE n. 1380/2013.
- Il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari di unità da pesca italiani autorizzati all’esercizio della pesca marittima con uno dei sistemi di seguito precisati:
strascico (reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle divergenti);
circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica, reti a circuizione senza chiusura) e/o volante (reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino pelagiche a divergenti) solo per le GSA 17 e 18;
PGP – polivalenti passivi (rete da posta calate, rete da posta circuitanti, reti a tremaglio, incastellate-combinate, nasse e cestelli, cogolli e bertovelli, palangari fissi, palangari derivanti,
lenze a mano e a canna, arpione, piccola rete derivante), solo nella GSA17 nel segmento 12<=LFT<18.
Relativamente ai requisiti di ammissibilità per fruire degli aiuti, il decreto all’art. 2 stabilisce – tra le altre cose – quanto segue:
Al fine di ottenere l’aiuto di cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto ministeriale devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:
il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 3 dell’art. 10 del regolamento (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
il beneficiario non deve rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del regolamento (UE) 966/2012;
l’unità da pesca ha un’età pari o superiore a 10 anni calcolati secondo quanto previsto dall’art. 6 del regolamento (CEE) 2930/1986 del Consiglio e successive modifiche. L’età della nave è un numero intero pari alla differenza tra l’anno di pubblicazione del presente decreto e l’anno di entrata in servizio;
l’unità da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani di azione di cui al all’art. 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 indicante che il segmento di flotta non è effettivamente equilibrato rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento (tabella A1 e tabella A2);
l’unità da pesca deve aver effettuato attività di pesca in mare per almeno novanta giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda;
l’unità da pesca deve essere in possesso del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca in corso di validità ed essere autorizzata all’esercizio dell’attività di pesca almeno con uno degli attrezzi da pesca previsti dal piano di azione così come indicati all’art. 1 comma 2 del presente decreto.
La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo dovrà essere redatta dall’interessato (proprietario dell’unità da pesca) utilizzando il modello allegato al Decreto e presentata all’Ufficio marittimo di iscrizione della nave entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (e quindi 30 giorni a partire dal 17 novembre 2016).
Consultare, per conoscere tutte le informazioni, il testo integrale del Decreto 29 settembre 2016Decreto 29 settembre 2016, disponibile cliccando sul link.
(Fonte: Gazzetta Ufficiale)