Salute e sicurezza nel disegno di legge sullo smart working:
Torniamo sul disegno di legge sullo smart working o lavoro agile, che è stato approvato dal Senato ed è ora all’esame della Camera e di cui vi abbiamo già parlato in precedenza, per segnalarvi che tra le semplificazioni contenute nel testo ve ne sono alcune che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro (v. anche Lavoro smart no alle zavorre normative).
Ed in particolare di salute e sicurezza sul lavoro di cui al DDL smart working ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (9.11.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Giampiero Falasca; Titolo: “Salute e sicurezza «semplificate» per lo smart working”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Il disegno di legge sul lavoro agile o smart working, approvato dal Senato e ora all’esame della Camera, contiene innovazioni importanti che potrebbero semplificare in misura rilevante questa modalità di lavoro a distanza, già molto diffusa nel mercato ma afflitta da troppe complessità legali e procedurali.
Le sperimentazioni in corso ruotano intorno al tentativo di rendere meno rigide – dal punto di vista dello spazio e del tempo – le modalità di svolgimento della prestazione, enfatizzando come elemento centrale del rapporto il risultato dell’attività del dipendente.
Queste sperimentazioni devono fare i conti con alcune oggettive complessità, soprattutto in tema di sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali che il progetto di legge tenta di semplificare in misura rilevante.
Dal punto di vista della sicurezza, si prevede la semplificazione degli oneri in capo al datore di lavoro. Oltre all’obbligo generale di garantire la salute e sicurezza del lavoratore, il datore ha l’onere di consegnare al dipendente (e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) un’informativa, con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici connessi allo svolgimento della prestazione fuori dai locali aziendali. Il dipendente deve collaborare, cooperando nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’azienda.
In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si prevede l’ampliamento della tutela per gli eventi dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali e anche una rivisitazione del concetto di infortunio in itinere. Nel nuovo assetto del lavoro agile, la tutela contro questo tipo di infortuni dovrebbe includere anche gli eventi verificatisi nel percorso di andata e ritorno dall’abitazione sino al luogo esterno all’azienda scelto per svolgere la prestazione. La scelta di tale luogo, precisa la norma, deve essere connessa alla prestazione o deve rispondere alla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e deve rispondere a criteri di ragionevolezza.
Il disegno di legge si preoccupa anche di definire dal punto di vista normativo il “lavoro agile”, identificato con la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che si svolge – anche per fasi, cicli e obiettivi – in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno.
Secondo la definizione normativa, il lavoratore agile può svolgere l’attività senza una postazione fissa, senza precisi vincoli di orario (ma devono essere rispettati i limiti legali e collettivi) o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per l’attivazione del lavoro agile è necessaria la firma di un patto scritto tra azienda e dipendente, ai fini della regolarità amministrativa e della prova; mediante tale accordo le parti disciplinano l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, definendo le modalità con cui il datore di lavoro potrà esercitare il potere direttivo del datore di lavoro e quali sono gli strumenti utilizzati dal lavoratore.
L’accordo individua inoltre i tempi di riposo nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del dipendente dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (aspetto importante, questo, per tutelarlo da eventuali abusi).
Il disegno di legge precisa che l’accordo mediante il quale viene introdotto il lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili, il termine di preavviso del recesso da parte dell’azienda non può essere inferiore a novanta giorni, al fine consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.