Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, necessaria presenza:
La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 16 del 2016, ha risposto ad un quesito avanzato sulla necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, avanzato dalla Regione Marche.
Al riguardo si legge quanto segue nell’Interpello n. 16/2016.
La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce che in tutte le aziende, o unità produttive, sia “eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
In particolare l’istante evidenzia:
- che in data 13 settembre 2011, a norma dell’articolo 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell’Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI -, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall’altra;
- che l’Accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, si applica alle imprese aderenti a CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del medesimo Accordo;
- che le parti firmatarie valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 81/2008, costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata;
- che le parti firmatarie concordano sul fatto che la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale operi qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale;
- che, sempre per espressa volontà delle parti, non possano essere né eleggibili né elettori, come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.
Per quanto sopra esposto l’istante chiede a questa Commissione un formale parere “in merito alla correttezza dell’interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori – ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti- anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità”.
Considerato che l’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”, questa Commissione ritiene di non doversi esprimere in ordine ai contenuti dell’Accordo citato.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione, visti:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al “lavoratore” il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
b) l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in “tutte le aziende, o unità produttive” sia eletto o designato il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4” del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.
(Fonte: Ministero del Lavoro)