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Infortunio e malattie professionali, prestazioni economiche rivalutate:

L’INAIL, con Circolare n. 37 del 2016, relativa alle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali del settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi, ha informato gli interessati della rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2016.

Al riguardo si legge quanto segue nelle Premesse alla Circolare n. 37/2016.

Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente.

Secondo quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4 della legge del 28 febbraio 1986, n. 41.

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Tenuto conto che, per l’anno in corso, non è intervenuta la variazione retributiva minima fissata dal citato articolo 20, commi 3 e 4, della legge del 28 febbraio 1986, n. 41, l’Istituto ha avviato l’iter per la riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza 1° luglio 2016.

Per l’anno 2015, tuttavia, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione.

Al riguardo, la legge di stabilità 2016 ha però stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

Si rinvia per tutte le informazioni al testo integrale della Circolare n. 37 del 2016 e ai suoi allegati (all. n. 1 all. n. 2 all. n. 3 e all. n. 4).

(Fonte: INAIL)

 

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