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Caporalato verifiche anche su proporzionatezza retribuzione:

La nuova legge di contrasto al caporalato in agricoltura (v. disegno di legge)  interviene anche sulla verifica della proporzionatezza della retribuzione, altresì in presenza di lavoratori assunti regolarmente, proprio per evitare che il datore di lavoro sfrutti lo stato di bisogno in cui versano queste persone sottopagandole e obbligandole a condizioni di lavoro decisamente dure.

E di questo aspetto del caporalato ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (20.10.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Virgilio Villanova; Titolo: “Indici contrattuali anti-caporalato”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

La legge sul caporalato, approvata martedì scorso dalla Camera in via definitiva (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), apporta profonde novità al testo dell’articolo 603 bis del Codice penale, operando la separazione tra intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori.

Il caporalato è un triste fenomeno, storicamente presente in agricoltura, che esprime nei fatti due condotte delittuose: da un lato quella del caporale, che recluta i lavoratori e li colloca presso il datore di lavoro, dall’altra quella del datore di lavoro, che si approfitta dello stato di bisogno per sfruttare i lavoratori sottopagandoli dopo averli sottoposti a condizioni di lavoro particolarmente faticose.

E questa distinzione segna la principale novità apportata dalla legge, che fa dell’approfittamento (lo sfruttamento) dello stato di bisogno dei lavoratori l’elemento caratteristico della condotta criminosa.

Dello stato di bisogno del lavoratore si approfitta sicuramente il caporale quando trasporta i lavoratori dai punti di ritrovo, spesso le stazioni ferroviarie o le tendopoli, fino ai campi di raccolta, chiedendo per tali “servizi” forme di ricompensa direttamente ai lavoratori.

Molto cambia nel nuovo testo dell’articolo 603 bis per il datore di lavoro, ossia colui che utilizza, assume o impiega manodopera per sfruttarla in ragione del suo stato di bisogno, anche senza l’intermediazione illecita del caporale. Quest’ultima non è più richiesta perché si realizzi la condotta illecita, così come non è più richiesto che il lavoratore sia in nero, ben potendo essere un lavoratore regolarmente assunto, del cui stato di bisogno, però, il datore si approfitti.

Perché si configuri lo stato di bisogno occorre che si realizzi uno degli indici previsti al comma 2, punti da 1) a 4) dell’articolo 603-bis del Codice penale (retribuzione difforme dai Ccnl, mancato rispetto dell’orario di lavoro o delle condizioni di sicurezza, controllo dei lavoratori).

Allo sfruttamento del lavoro si aprono così le porte dei laboratori, delle stalle e delle cucine dei ristoranti, ossia di tutti i luoghi dove il lavoratore è in stato di bisogno e viene sfruttato.

Tutto questo chiede un nuovo approccio agli ispettori e a chi si occupa di vigilanza per capire quando e in che modo possa essere contestata la violazione dello sfruttamento del lavoro.

Il primo indice dello sfruttamento, è dato dal corrispondere al lavoratore una retribuzione palesemente difforme da quella prevista dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o comunque sproporzionato rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. Anche in questo caso troviamo il rinvio ai contratti leader quale riferimento per la retribuzione adeguata anche se c’è un rinvio alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (di chiaro sapore costituzionale), che sembrerebbe quasi recuperare gli altri contratti che leader non sono.

Tuttavia, il palesemente difforme o la sproporzione segna una distanza dalla retribuzione del contratto leader che va misurata in termine percentuali (30-40-50-60%) dall’ispettore per essere poi trasmessa al magistrato perché valuti quando lo scostamento possa qualificare la condotta come illecita, applicando le conseguenti sanzioni penali.

Lo stesso si dica per il mancato rispetto dell’orario di lavoro, dei congedi o delle ferie e delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, queste ultime in verità più facili da riscontrare nelle forme più estreme.

Oltre alla confisca dei beni utilizzati per lo sfruttamento dei lavoratori, pensiamo al furgone del caporale, le nuove norme prevedono anche il controllo giudiziario dell’azienda per la rimozione delle condizioni di sfruttamento.

La nomina dell’amministratore giudiziario, alternativa al sequestro dell’azienda, si propone proprio come strumento di legalità per il mantenimento dei livelli occupazionali anche mediante la regolarizzazione dei lavoratori, il ripristino delle condizioni di legge in materia di orario di lavoro e di sicurezza e il pagamento delle retribuzioni contrattuali dovute.

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