Fideiussione bancaria ulteriori indicazioni INPS sul nuovo contratto:
L’INPS, con il Messaggio n. 4095 del 2016, ha fornito ulteriori indicazioni circa il nuovo schema di contratto di fideiussione bancaria che il datore di lavoro deve presentare all’Istituto ai fini dell’accesso alla prestazione di esodo in favore di lavoratori prossimi al pensionamento nonché la determinazione della contribuzione correlata.
Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio 4095/2016.
Con il Messaggio n. 216 del 2016 è stato reso noto il nuovo schema di contratto di fideiussione bancaria che il datore di lavoro deve presentare all’Istituto ai fini dell’accesso alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione, previsto dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Le relative disposizioni amministrative, concernenti l’accesso alla citata prestazione, sono state, precedentemente, emanate con circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014.
A seguito della pubblicazione del suddetto messaggio, sono pervenute alle scriventi Direzioni alcune richieste di precisazioni, in ordine alla corretta predisposizione della garanzia fideiussoria in trattazione. Pertanto, si forniscono con il presente messaggio i seguenti chiarimenti.
La legge prevede, come noto, che per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro presenti all’Istituto una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto medesimo, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
Come esplicitato nella circolare n. 119/2013, sia la prestazione di esodo che la relativa contribuzione correlata, devono essere maggiorate di una parte variabile, pari almeno al 15 % della predetta provvista, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto.
Sul piano operativo si precisa che nel corpo della fideiussione dovrà essere indicato espressamente (in cifre e numeri), oltre che l’importo relativo alla “parte fissa”, anche l’importo della “parte variabile”.
Si ricorda che la “parte fissa” e la “parte variabile” costituiscono l’Importo Massimo Garantito, ovvero la misura massima dell’esborso della banca, entro la quale, nei limiti delle obbligazioni garantite, opererà la fideiussione presentata.
Inoltre, si rappresenta che, come riportato nell’articolo 3 dello schema di fideiussione, il decorrere della scadenza finale determina la cessazione automatica di ogni effetto della garanzia, anche in assenza di restituzione dell’originale dell’atto.
Pertanto, in tali casistiche, così come nelle ipotesi di svincolo totale della fideiussione o di mancata realizzazione dei presupposti di accesso all’esodo per tutti i lavoratori in relazione ai quali era stata rilasciata la garanzia, le sedi non dovranno procedere alla restituzione della fideiussione.
La sede può fornire la dichiarazione che la banca non è tenuta a garantire ulteriormente gli obblighi del datore di lavoro esodante nei confronti dell’Inps.
Ai fini di una più puntuale predisposizione del prospetto di quantificazione dell’onere, parte integrante della fideiussione di cui si tratta, si sottolinea quanto segue.
Nei messaggi del 5 novembre 2013, n. 17768, e del 29 gennaio 2014, n.1653, è stato precisato che il prospetto di quantificazione dell’onere viene redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, sulla media delle retribuzioni sulla base degli ultimi due o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa presso il datore di lavoro esodante per un periodo inferiore ai due o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso deve segnalare la criticità all’Istituto che provvederà a determinare il valore della contribuzione correlata e della relativa retribuzione ai fini della predisposizione della fideiussione e della determinazione della contribuzione correlata da versare.
Tale informazione dovrà essere comunicata dal datore di lavoro esodante dandone evidenzia nel file contenente i dati dei lavoratori allegato al modello Sc77.
Si ribadisce, comunque, che con riferimento alle domande di accesso alla procedura di esodo presentate a decorrere dal 1° maggio 2015 per la determinazione della misura della contribuzione correlata – che dovrà essere versata dal datore di lavoro per i periodi di erogazione della prestazione – le disposizioni vigenti prevedono che l’imponibile previdenziale cui fare riferimento è quello dell’ultimo quadriennio (cfr. messaggi nn. 3096/2015, 4704/2015 e 5804/2015).
Per completezza, si richiamano le indicazioni già fornite dall’Istituto, nella circolare n. 11/2016, in merito al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, che dispongono che per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo si dovrà tenere conto del massimale previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, la cui misura per l’anno 2016 è pari a € 100.324,00.
Si ritiene infine utile rammentare che, come illustrato nelle richiamate circolari, il piano relativo ai lavoratori interessati dal “programma di esodo” presentato dai datori di lavoro deve essere annuale (con ultima decorrenza di accesso alla prestazione di accompagnamento alla pensione il 1° dicembre dello stesso anno); solo eccezionalmente, in ragione per esempio dell’elevato numero di lavoratori interessati, è possibile prevedere più di un piano di esodo annuale, previa autorizzazione dell’Istituto.
(Fonte: INPS)