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Partecipazione lavoratori agli utili di impresa, pubblicato il Decreto:

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale 20 giugno 2016 in attuazione della L.n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevedevano l’istituzione di un Fondo presso il Ministero del Lavoro per incentivare iniziative volte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e gli utili di impresa e per la diffusione, altresì, di azionariato rivolto ai lavoratori dipendenti, sempre nell’ambito del welfare aziendale.

A parlarci della partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa dei piani di azionariato rivolti ai dipendenti di cui al D.I. 20 giugno 2016 è anche l’articolo pubblicato oggi (11.10.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Marco Strafile; Titolo: “Incentivate le azioni ai dipendenti”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Dopo un lungo iter è stato pubblicato ieri sul sito del ministero del Lavoro il decreto interministeriale 20 giugno 2016 che dà attuazione alle disposizioni della legge di stabilità 2014 (L. 147/13), le quali prevedevano l’istituzione di un Fondo presso il ministero del Lavoro per incentivare le iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti.

Le dotazioni del Fondo, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto in commento, sono volte a sostenere le imprese che, nel rispetto delle previsioni del codice civile, assegnino ai lavoratori azioni a titolo gratuito o le offrano in sottoscrizione a condizioni vantaggiose rispetto alle quotazioni di mercato. Possono godere di tale beneficio (articolo 2) solo le assegnazioni di azioni rivolte ai dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato e quadro.

La sottoscrizione di azioni a titolo oneroso non può superare il 20% della retribuzione netta annua del lavoratore, comprensiva delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. L’adesione dei dipendenti a tali iniziative partecipative deve avvenire su base volontaria e non può essere subordinata a nessun vincolo, né deve essere fonte di discriminazioni tra lavoratori. Il beneficio (articolo 3) consiste nel riconoscimento di una somma pari al 30% del valore dell’azione assegnata a titolo gratuito, ovvero, nel caso di assegnazione a titolo oneroso, di un importo pari al 30% della differenza tra il valore dell’azione e l’importo di sottoscrizione offerto. Tale importo non può comunque eccedere 10 euro per ogni azione. Nel caso in cui le richieste d’accesso al beneficio superino lo stanziamento del Fondo, le quote da erogare sono proporzionalmente ridotte. L’agevolazione riconosciuta a ogni impresa non può eccedere il 10% dell’ammontare complessivo del Fondo, limite che aumenta al 20% con riferimento ai benefici riconosciuti in favore di ciascun gruppo di imprese.

Il decreto si innesta nel solco delle misure volte a promuovere le espressioni della cosiddetta democrazia economica attraverso forme di partecipazione dei dipendenti al capitale dell’impresa. Sul punto, desta tuttavia qualche perplessità il livello d’efficacia che saranno in grado di raggiungere tali interventi alla luce dell’estremo ritardo con cui è stato emanato il decreto attuativo (previsto entro i 60 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di stabilità 2014), della limitata dotazione del Fondo (le cui risorse si sono andate assottigliando), nonché del mutato contesto normativo che potrebbe relegare tali forme di remunerazione integrativa ad un ruolo secondario rispetto a strumenti maggiormente incentivati.

Con riferimento a tale ultimo aspetto ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni introdotte con la legge di stabilità 2016 (che sembrerebbe essere nell’intenzione del Governo rafforzare con la prossima legge di stabilità) in materia di detassazione al 10% riconosciuta ai premi di produttività ed alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili delle imprese.

Un ulteriore aspetto che potrebbe rendere meno attraenti le iniziative partecipative che il decreto intende promuovere attiene alla fiscalità; non è chiaro, infatti, se possano collegarsi regimi di favore a tali assegnazioni di azioni. Stante l’assetto normativo attuale, ad esempio, non è chiaro se possa applicarsi l’agevolazione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g) del Tuir, che prevede un’esenzione annua fino a 2.065,83 euro per le azioni offerte alla generalità dei dipendenti a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi 3 anni dalla percezione. Sul punto sembrerebbe disallinearsi rispetto all’impostazione della norma tributaria la previsione di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto, che non include tra i dipendenti destinatari dell’agevolazione quelli con qualifica dirigenziale.

IN SINTESI 
1 L’INIZIATIVA
È stato pubblicato ieri sul sito del ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) il decreto approvato il 20 giugno scorso in attuazione del Fondo per la partecipazione dei lavoratori nell’impresa istituito dalla legge finanziaria per il 2014
2 LE RISORSE
Il Fondo, finanziato con due milioni per il 2014 e cinque per il 2015, avrebbe dovuto perseguire l’incentivazione di iniziative volte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese nonché alla diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti
3 IL BENEFICIO
Il decreto riconosce un beneficio alle sole società per azioni italiane, ovvero Ue con sede in Italia, consistente nel riconoscimento di una somma pari al 30%, del valore dell’azione assegnata al lavoratore a titolo gratuito o di un importo pari al 30% della differenza tra il valore dell’azione e l’importo di sottoscrizione offerto nel caso di assegnazione a titolo oneroso

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