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Correttivo Jobs Act, pubblicato in Gazzetta il Decreto

Jobs Act ecco la guida operativa al decreto correttivo

Correttivo Jobs Act, pubblicato in Gazzetta il Decreto:

È stato pubblicato sulla G.U. n. 235/2016 il decreto correttivo del Jobs Act (D.Lgs. n. 185 del 2016), di cui vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Le modifiche al Jobs Act sono entrate in vigore dall’ 8 ottobre 2016.

Vediamo in sintesi quali sono le principali novità introdotte dal decreto correttivo del Jobs Act.

Lavoro accessorio (viene modificato l’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015):

A partire dall’8 ottobre 2016 i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, di prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante posta elettronica, i seguenti dati:

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui sopra, i seguenti dati:

In caso di violazioni di tali obblighi, verrà applicata la sanzione da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Il Ministero del Lavoro potrà individuare, successivamente, nuove modalità applicative e di comunicazione (es. comunicazione telematica) attraverso apposito decreto.

CIGO – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per eventi non imputabili (viene modificato parzialmente l’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2016):

A partire dall’8 ottobre in caso di eventi non imputabili (es. maltempo) il termine per presentare all’INPS l’istanza di concessione della CIGO per sospensione o riduzione dell’attività, viene differito alla fine del mese successivo e non più entro i 15 giorni dall’evento.

Sarà consentito in tal modo alle imprese di raggruppare, qualora fosse necessario, più eventi nella medesima istanza. Alla domanda andrà allegata la relazione richiesta dalla circolare n. 139 del 2016 unitamente ai bollettini meteo.

CIGS – Cassa integrazione Guadagni Straordinaria inizio del trattamento economico per sospensione o riduzione attività (viene modificato l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015):

A partire dall’8 ottobre 2016 la sospensione e la riduzione di orario a seguito di intervento di CIGS ha inizio entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda (viene modificato l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015).

Aumento sanzioni per mancata assunzione disabili:

A partire dall’8 ottobre 2016 le sanzioni applicabili al datore di lavoro soggetto all’obbligo per la mancata assunzione di personale disabile è pari ad euro 153,20 per ogni giorno lavorativo di carenza. Tale sanzione, fissa e progressiva, può essere diffidata in base all’art. 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004 ad un quarto dell’importo qualora il datore di lavoro inottemperante presenti richiesta o assuma il lavoratore avviato.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

 

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