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Cigo maggiore flessibilità nel decreto correttivo del Jobs Act:

Il decreto-correttivo del Jobs Act interviene anche nella Cigo – cassa integrazione guadagni ordinaria con l’introduzione di norme che consentiranno alle regioni e alle province autonome una maggiore flessibilità per la concessione del suddetto trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga.

Ad approfondire la questione Cigo e norme contenute nel decreto correttivo è anche l’articolo pubblicato oggi (30.9.2016) dal Sole 24 Ore (firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Per la Cigo termini meno stretti”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Tra le pieghe del correttivo, prende corpo una maggiore flessibilità in favore delle regioni e delle due province autonome di Trento e di Bolzano nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga.

Attraverso l’inserimento del comma 6 bis all’articolo 44 del Dlgs 148/15 viene previsto, infatti, che – per l’anno in corso – i trattamenti potranno essere concessi non tenendo conto dei criteri fissati dagli articoli 2 e 3 del Dm 83473/14. A titolo esemplificativo, quindi, la cassa potrà riguardare realtà non imprenditoriali (articolo 2082 del codice civile) e la mobilità potrà interessare anche lavoratori che ne abbiano già beneficiato per almeno tre anni, ovvero eccedere i limiti di durata stabiliti. A tal fine le Amministrazioni potranno attingere dalle risorse loro assegnate entro il limite del 50 per cento. Detta soglia potrà anche essere superata a condizione che regioni e province autonome si facciano carico di coprire il delta finanziario.

In alternativa, la flessibilità economica prevista dal correttivo potrà essere finalizzata ad azioni di politica attiva del lavoro. La disposizione derogatoria riguarda anche le risorse già precedentemente attribuite a regioni e province autonome, con esclusione di quelle dalle stesse utilizzate per provvedimenti già decretati.

Aggiustamenti anche sulla regolamentazione generale degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Dlgs 148/15). Una variazione interessante riguarda la Cigo. È stato, infatti, ampliato il comma 2 dell’articolo 15: nella nuova formulazione la disposizione, ora, pur confermando che la domanda di cassa ordinaria va presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, introduce una deroga. Per le domande riferite a eventi oggettivamente non evitabili la scadenza di presentazione dell’istanza è, infatti, fissata alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Con la modifica si è voluto concedere più tempo ai datori di lavoro, in particolare a chi deve presentare domanda di Cigo per la causale maltempo. Vi era necessità di un termine a più ampio respiro. Ciò consentirà alle aziende di poter predisporre più agevolmente la relazione tecnica e di reperire i bollettini meteo rilasciati dagli organi accreditati da allegare. Oltre a questo si eviterà di inoltrare più domande per lo stesso periodo di paga, con il rischio di intasare i canali di trasmissione messi a disposizione dall’Inps.

Un altro opportuno intervento correttivo riguarda la Cigs. Si prevede che la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa concordata tra le parti (datoriale e sindacale), per cui si richiede l’intervento salariale straordinario, avrà inizio entro i trenta giorni successivi a quello di presentazione della domanda. L’originaria formulazione stabilisce che la sospensione o la riduzione dell’orario può decorrere non prima del trentesimo giorno successivo a quello di invio della domanda di Cigs. In altri termini, dunque, non occorre più attendere trenta giorni (decorrenti dalla data di inoltro dell’istanza) per porre in cassa i lavoratori. Da adesso in poi, avendo modo di iniziare entro i trenta giorni successivi a quello di trasmissione della domanda di Cigs, la sospensione o riduzione dell’attività potrà, infatti, concretizzarsi già dal giorno successivo a quello di invio dell’istanza.

 

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