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Controllo INPS sulla fruizione incentivo assunzione giovani

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Controllo INPS sulla fruizione incentivo assunzione giovani:

L’INPS, con la circolare n. 180 del 2016, ha informato gli interessati che sarà dato l’avvio ad attività di controllo a campione a carico delle sedi interessate alla legittima fruizione dell’incentivo assunzione giovani. Infatti, con determinazione n. 167 del 17 dicembre 2015 è stata approvata la Convenzione tra INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione – riguardante un finanziamento aggiuntivo – pari ad euro 40.000.000 – da destinare all’incentivo per l’assunzione di giovani previsto dall’art. 1, D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e s.m.i. A seguito della stipula della citata convenzione, l’INPS ha provveduto ad avviare l’attività di controllo a campiono sopra detta.

In particolare si legge quanto segue nelle Premesse alla Circolare n. 180/2016.

Con determinazione n. 167 del 17 dicembre 2015 è stata approvata la Convenzione tra INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione – per lo svolgimento delle attività di cui al d. l. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e s.m.i.

In particolare, l’art. 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 9 agosto 2013, n. 99, (successivamente abrogato dall’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 150/2015, che ha salvato gli effetti della precedente previsione in relazione alle assunzioni intervenute prima dell’entrata in vigore del predetto decreto), istituisce, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16 del medesimo articolo, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori fino a 29 anni di età in possesso di determinati requisiti previsti dall’articolo 1 del decreto legge 76/2013.

Con la sopra riportata convenzione (all. n. 1), il Ministero del Lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 15, del D.L. 76/2013, con il quale si disponeva che a valere sulle risorse programmate nell’ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome, potessero prevedere l’ulteriore finanziamento dell’incentivo, ha implementato – mediante il cofinanziamento del fondo sociale europeo a valere sull’Asse B – “Occupabilità” – le risorse destinate a finanziare l’incentivo previsto dall’articolo 1 del D.L. 76.

L’ulteriore finanziamento a carico del Fondo sociale Europeo riguarda i soli rapporti di lavoro svolti nelle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

 Il suddetto ulteriore finanziamento è diretto a sovvenzionare, come da nota del Ministero del Lavoro del 20 aprile 2016, prot. 0006056, integrativa della convenzione, gli incentivi autorizzati entro il 30.06.2015 e fruiti da marzo 2014 a novembre 2015.

 Di seguito si riepilogano le principali caratteristiche dell’incentivo di cui al citato art. 1 del D.L. n. 76/2013, già disciplinato con la circolare n. 131/2013 a cui si rinvia per ogni chiarimento aggiuntivo.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della circolare n. 180 del 2016 e dei suoi allegati (all. n. 1 all. n. 2 all. n. 3) disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

 

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