Settore Pesca indicazioni sui requisiti di accesso CIG:
L’INPS, con la circolare-n-177-del-2016 relativa al Settore Pesca, ha fornito le prime indicazioni sui requisiti di accesso alla CIG in deroga, sulla presentazione e sulla gestione delle relative istanze per i periodi di intervento nell’annualità 2016.
Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 177/2016.
Premessa
La legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto, all’art.1, comma 307, che – nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’art.18, comma 1 del decreto legge del 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge del 28 gennaio 2009, n.2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’art.2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.92, – per l’anno 2016, è assegnata la somma di 18 milioni di euro al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca.
In applicazione dell’accordo sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’11 luglio 2016, il decreto interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016 ha disposto l’assegnazione della suddetta somma al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, tenendo conto preliminarmente, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, delle istanze riferite alla annualità 2015 e presentate entro e non oltre il 25 gennaio 2016, come previsto dall’accordo governativo dell’8 giugno 2015.
L’Istituto, con i messaggi n.3357 e n.3361 del 10 agosto 2016, ha fornito disposizioni in ordine alla liquidazione delle istanze riferite a periodi di competenza annualità 2015.
Il sopracitato decreto interministeriale, per la gestione dei periodi di intervento riferite all’annualità 2016, ha introdotto importanti novità in funzione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 304, della legge del 28 dicembre 2015, n.208 e dal decreto interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014.
Pertanto, con la presente circolare s’intendono fornire indicazioni sui requisiti di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga settore pesca, sulla presentazione e sulla gestione delle relative istanze per i periodi d’intervento annualità 2016.
1 – Requisiti soggettivi
In riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento il decreto interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016 stabilisce che l’integrazione salariale è erogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore – di cui alla legge n.142/2001 – delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento, come previsto dall’art.2, comma 1, del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014.
Al riguardo il Ministero del lavoro ha chiarito che, viste le specificità del settore pesca, si deve considerare rilevante, nella verifica del requisito dell’anzianità lavorativa, il periodo di occupazione nel settore medesimo.
L’Istituto, con successivo messaggio, fornirà alle Sedi specifiche indicazioni operative riguardo alle modalità di verifica del suddetto requisito.
Allo scopo di fruire del trattamento di integrazione salariale in deroga l’impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue, come previsto dall’art.2, comma 8, del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014. Sarà, pertanto, onere dell’impresa allegare al modello SR100 anche una autocertificazione, ai sensi di legge, comprovante l’avvenuto utilizzo delle ferie residue in relazione ai lavoratori coinvolti dall’intervento e l’eventuale fruizione degli strumenti ordinari di flessibilità.
Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga non è riconosciuto agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite in quanto non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo si evidenzia che, secondo quanto previsto dall’art.2, lettera a) del D.I. n.1600069 del 5 agosto 2016, possono essere destinatari della prestazione in argomento anche i soci lavoratori che prestino attività lavorativa presso l’impresa e per i quali è presente la relativa contribuzione da lavoro dipendente in forma subordinata.
2 – Causali e durata massima dell’intervento
Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore pesca – anche collegate ai periodi di fermo biologico – in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.
Fermo restando quanto disposto dal D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno.
L’accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime. Saranno considerati validi gli accordi sottoscritti non solo presso le Capitanerie di Porto nelle quali sono iscritte le imbarcazioni, ma anche quelli conclusi presso le Capitanerie dove, per esigenze imprenditoriali, le imbarcazioni esercitino la propria attività.
3 – Minimo Monetario Garantito
I singoli verbali di accordo sottoscritti presso le Capitanerie di Porto dovranno riportare, su dichiarazione delle parti sociali, l’indicazione della clausola del minimo monetario garantito.
Il Ministero del lavoro ha precisato che la suddetta clausola è presupposto di legittimità sia dell’autorizzazione alla fruizione del trattamento di integrazione salariale che dell’erogazione dello stesso. Pertanto tale clausola non solo deve essere presente nei verbali di accordo sottoscritti presso le capitanerie di porto, ma deve trovare coerenza nelle denunce retributive mensili E-Mens.
4 – Domande Annualità 2016
Per quanto attiene ai periodi di intervento 2016, il decreto in oggetto prevede un particolare flusso che richiede una gestione articolata in diverse fasi, come di seguito specificato:
1) presentazione tramite “procedura DigiWeb” delle domande (SR100) riferite all’annualità 2016 entro e non oltre il 30 gennaio 2017; tali domande dovranno tener conto del limite concessorio previsto dall’art.1, comma 2, del D.I. n.1600069 del 5 agosto 2016, pari a tre mesi. Conseguentemente, non verranno prese in considerazione dall’Istituto – sia ai fini del monitoraggio sia ai fini della liquidazione – le istanze che superino il predetto limite concessorio. Qualora i periodi di intervento non siano continuativi, le imprese dovranno presentare per ogni singolo periodo il corrispondente modello SR100. In tal caso, non verranno prese in considerazione, come sopra specificato, le istanze che determinano il superamento del predetto limite concessorio. Considerando il limite di presentazione delle istanze fissato al 30 gennaio 2017, non potranno essere ripresentate o rettificate, oltre il suddetto limite, le istanze che non rispettino i presupposti previsti dal D.I. n.1600069 del 5 agosto 2016; nella compilazione dell’istanza, nel quadro “B” del modello SR100 devono essere indicati come data del decreto il “5/8/2016” e come numero di decreto il numero “1600069” e deve essere valorizzata la casella “CIG deroga nazionale”;
2) quantificazione, entro il mese di marzo 2017, della previsione di spesa per il pagamento della totalità delle domande, per periodi di competenza 2016, presentate, entro il termine sopra richiamato, tramite “procedura DigiWeb” e successiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
3) monitoraggio della spesa e quantificazione del residuo delle risorse assegnate con il presente decreto a seguito della chiusura dei pagamenti relativi all’annualità 2015, nei termini sopra indicati, da utilizzare per i pagamenti relativi all’annualità 2016 e successiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
4) nel caso in cui il sopracitato residuo delle risorse risulti inferiore rispetto all’ammontare delle spese preventivate per i pagamenti relativi all’annualità 2016, il Ministero provvederà ad autorizzare i pagamenti nei limiti delle risorse disponibili fornendo i criteri di utilizzo di tali risorse, garantendo parità di accesso al trattamento dell’integrazione salariale in deroga.
Pertanto, solo a seguito delle risultanze del suddetto monitoraggio e a seguito della quantificazione delle risorse residue del decreto interministeriale n.91411 del 7 agosto 2015, nonché alla comunicazione, da parte del Ministero, dei criteri da adottare per l’utilizzo delle succitate risorse, verranno impartite istruzioni operative, con specifico messaggio della Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito, per l’autorizzazione e l’erogazione delle prestazioni di integrazione salariale relative a periodi di intervento 2016.
Conseguentemente, non sarà possibile, fino al completamento delle suddette fasi preliminari, autorizzare periodi di competenza 2016.
Si evidenzia infine che – ai fini del monitoraggio e del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie – è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di sostegno al reddito.
all-n-1 – (Decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016).
(Fonte: INPS)