Contribuzione apprendisti per ore di formazione esterna non retribuite:
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con interpello-n-22-del-2016 ha reso un parere, a seguito di istanza avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili, in ordina alla corretta interpretazione dell’art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 in merito al calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato della prima tipologia (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore). In particolare, l’istante chiede quale sia il regime contributivo per le ore di formazione interna retribuite nella misura del 10% e per le ore non retribuite di formazione esterna, ipotizzando, in tale ultimo caso, una contribuzione figurativa a carico dell’Istituto previdenziale.
Ecco quanto si legge al riguardo nell’Interpello n. 22/2016 del Ministero del Lavoro – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva.
In via preliminare occorre muovere dall’analisi dell’apprendistato che si configura come un contratto di lavoro subordinato in forza del quale l’imprenditore è obbligato a impartire o far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario per poter conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.
Il piano formativo allegato al contratto di assunzione definisce gli obiettivi da conseguire ripartendo l’impegno tra l’attività di formazione interna ed esterna all’azienda.
Al fine di determinare la retribuzione imponibile, va considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) e dell’art. 2, comma 25, L. n. 549/1995 il calcolo della contribuzione obbligatoria va effettuato applicando l’importo delle retribuzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della “categoria” in cui opera l’impresa, qualora superiore alla retribuzione effettivamente erogata.
Ciò vuol dire che il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale desunto dai criteri indicati, dovrà essere altresì adeguato annualmente, ove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera prevista dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983 (conv. da L. n. 638/1983, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, conv. da L. n. 389/1989). Tale correttivo, tuttavia, non trova applicazione per gli apprendisti per espressa previsione di legge (cfr. art. 7, comma5).
In ragione di quanto sopra, già con circolare n. 208 del 13 ottobre 1988, l’INPS ebbe a precisare, su conforme parere di questo Dicastero, che il calcolo dell’aliquota contributiva per gli apprendisti andava effettuata sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, fermo restando, comunque, il rispetto dell’importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi ai sensi di quanto oggi previsto dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989.
Ciò premesso, va ricordato che l’aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro per l’assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, pari al 10% ai sensi dell’art. 1, comma 773, L. n. 296/2006 e salvo quanto previsto dall’art. 22 della L. n. 183/2011, è stata attualmente ridotta nella misura del 5% ex art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2016.
Alla luce di quanto sopra, la suddetta aliquota del 5%, ove dovuta, va calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all’apprendista, retribuzione che deve evidentemente corrispondere agli importi contrattuali minimi stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni, datoriali e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.
In risposta al quesito avanzato si sottolinea come, nell’ambito della disciplina del contratto di apprendistato del primo tipo, l’art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 disponga che “per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta”, ferme restando le diverse previsioni dei contratti collettivi.
Considerato che il Legislatore ha previsto espressamente la possibilità di corrispondere una retribuzione inferiore rispetto all’importo dovuto in ragione del contratto collettivo, il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere necessariamente individuato nella retribuzione così determinata, salvo le diverse previsioni sul punto del contratto collettivo di riferimento.
Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è invece del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento contributivo. Al riguardo non si può tuttavia ritenere configurabile un diritto all’accreditamento di una contribuzione figurativa, atteso che la stessa è prevista dal Legislatore in casi tassativi con idonea copertura finanziaria.
(Fonte: Ministero del Lavoro)