Assunzione apprendisti in presenza di contratti di solidarietà difensivi:
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con interpello-n-21-del-2016, ha fornito un parere a seguito di un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro circa la corretta interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148 del 2015, recante il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Ed in particolare il suddetto quesito verteva proprio sulla possibilità di assunzione apprendisti in presenza di contratti di solidarietà difensivi.
Ecco quanto si legge nell’Interpello n. 21/2016 del Ministero del Lavoro – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva.
In via preliminare, occorre premettere che il contratto di solidarietà difensivo, già disciplinato dal D.L. n. 726/1984 (conv. da L. n. 863/1984) costituisce, all’esito del riordino delle misure di sostegno al reddito operato dal D.Lgs. n. 148/2015, una specifica causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria (cfr. art. 21, comma 1, lett c).
La solidarietà si attiva, in conformità con quanto già previsto dal D.L. n. 726/1984, in base ad un accordo stipulato tra azienda e organizzazioni sindacali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 che prevede, al fine di evitare la riduzione degli organici o la dichiarazione di esubero del personale, la riduzione dell’orario di lavoro per il personale interessato.
A tale ultimo proposito si precisa che gli apprendisti risultano esclusi dalla platea dei destinatari del trattamento di integrazione salariale straordinario per solidarietà, atteso che l’art. 2 del D.Lgs. n. 148/2015 chiarisce che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante alle dipendenze di imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei corrispondenti trattamenti limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale contemplata dall’art. 21, comma 1, lettera b).
Ciò premesso ed in risposta al quesito posto, va considerato che la funzione primaria del contratto di solidarietà difensivo consiste, come anticipato, nel mantenimento dei livelli occupazionali, finalità che va contemperata con la possibile insorgenza, nel periodo di solidarietà, di ulteriori esigenze lavorative.
Al riguardo va osservato che il D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, all’art. 4, già contempla la possibilità di fronteggiare sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro, operando una minore riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, in base ad una espressa previsione contenuta nel contratto di solidarietà.
Tuttavia, si può verificare l’ipotesi in cui tali esigenze di maggior lavoro possano essere soddisfatte soltanto da lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale, la cui assunzione è, evidentemente, funzionale anche al superamento della condizione di difficoltà che ha dato causa all’intervento di integrazione salariale.
Ricorrendo tali presupposti appare quindi possibile procedere a nuove assunzioni in costanza di solidarietà difensiva anche mediante l’attivazione di un contratto di apprendistato, sempreché si riscontrino, in tale ultimo caso, anche gli ulteriori requisiti di legge. In particolare, andrà osservato il rapporto che deve sussistere, ai sensi dell’art. 42, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, tra apprendisti assunti e maestranze specializzate e qualificate, restando ad ogni modo ferma la necessità che datore di lavoro o i suoi dipendenti abbiano l’esperienza e le competenze necessarie a garantire che l’apprendista riceva una formazione adeguata rispetto alle finalità dell’apprendistato.
(Fonte: Ministero del Lavoro)