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Settore pesca gli ammortizzatori in deroga e la liquidazione istanze:

L’INPS, con il messaggio-n-3357-del-2016, relativamente al settore pesca – ha fornito istruzioni circa la liquidazione delle istanze riferite a periodi di competenza annualità 2015.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 3357/2016.

La legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto, all’art.1, comma 307, che –  nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1 del decreto legge del 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge del 28 gennaio 2009, n.2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’art.2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.92, –  per l’anno 2016, è assegnata la somma di 18 milioni di euro al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca.

In applicazione dell’accordo sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’11 luglio 2016, il decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016 ha disposto l’assegnazione della suddetta somma al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, tenendo conto preliminarmente, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, delle istanze riferite alla annualità 2015 e presentate entro e non oltre il 25 gennaio 2016, come previsto dall’ accordo governativo dell’8 giugno 2015.

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Pertanto l’Istituto procederà alla liquidazione delle istanze riferite all’annualità 2015secondo le indicazioni e le disposizioni fornite con Messaggio Inps n. 5313 del 13 agosto 2015, che qui s’intende richiamato in relazione a quanto previsto per l’intervento di cassa integrazione in deroga per periodi di competenza 2015.

A tal proposito, con nota Ministeriale, in relazione al D.I. n. 91411 del 7 agosto 2015, sono stati forniti i seguenti chiarimenti relativi ai presupposti della prestazione, che trovano applicazione per la liquidazione delle istanze riferite all’annualità 2015:

  • il trattamento di Cassa integrazione Guadagni in deroga non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, in quanto non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato;
  • devono considerarsi validi gli accordi sottoscritti non solo presso le Capitanerie di Porto nelle quali sono iscritte le imbarcazioni, ma anche quelli siglati presso le Capitanerie dove, per esigenze imprenditoriali, le imbarcazioni esercitino la propria attività.

Per quanto concerne la presentazione e la gestione delle istanze relative a periodi di competenza annualità 2016, in considerazione della disciplina relativa ai requisiti soggettivi e alla durata massima della tutela, richiamata dal decreto ministeriale, saranno fornite apposite indicazioni con separata e successiva circolare.

(Fonte: INPS)

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