Esposizione amianto i benefici previdenziali agli ex lavoratori:
L’INPS, con il messaggio-n-3329-del-2016, sempre in tema di esposizione all’amianto (v. anche: Scoibentazione e bonifica: benefici previdenziali) ha fornito ulteriori chiarimenti circa i benefici previdenziali agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica e affetti da patologia asbesto-correlata.
Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 3329/2016.
Con il Messaggio n. 2769 del 2016 del 21 giugno u.s. sono state fornite le prime indicazioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016 (v. anche: Benefici previdenziali per patologie asbesto correlate).
Con il presente messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti sui benefici riconosciuti dalle citate disposizioni, sul monitoraggio delle domande di accesso ai predetti benefici, sulla comunicazione agli interessati dell’esito delle stesse domande, nonché, sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici.
- Benefici
I benefici dell’erogazione del sussidio per l’accompagnamento alla pensione e dell’accredito della contribuzione figurativa sono riconosciuti a condizione che alla data di presentazione della domanda l’interessato non abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità di cui all’articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014, ovvero, per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla normativa vigente.
Come noto, l’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale del 29 aprile 2016 dispone che i benefici di cui alle citate disposizioni sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Come chiarito al punto 3 del richiamato Messaggio n. 2769 del 2016, non possono accedere ai benefici in esame i soggetti che, alla data di presentazione della relativa domanda (30 giugno 2016), svolgevano qualsiasi attività lavorativa.
Al riguardo, si precisa che lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa successivamente alla data di presentazione della domanda, comporta l’impossibilità di accedere ai predetti benefici, ovvero, la decadenza dagli stessi a decorrere dall’inizio dello svolgimento della predetta attività, nonché, l’impossibilità di accedere nuovamente ai predetti benefici al termine dello svolgimento della predetta attività.
I benefici in parola non sono riconosciuti in caso di svolgimento di lavoro socialmente utile per il quale è previsto l’accredito della contribuzione figurativa durante il periodo di percezione del relativo assegno.
Le eventuali somme indebitamente corrisposte a titolo di sussidio per l’accompagnamento alla pensione nei periodi di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa sono recuperate ai sensi dell’articolo 2033 c.c..
Il sussidio per l’accompagnamento alla pensione spetta, per dodici mensilità, in misura pari all’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dalla situazione reddituale personale e familiare del beneficiario, non è reversibile e non fa parte della retribuzione da assumere come base di calcolo della pensione.
- Monitoraggio delle domande di accesso ai benefici
L’Istituto procede al monitoraggio delle domande di accesso ai benefici in base alla data di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione di anzianità, di cui all’articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014, negli anni 2016, 2017 e 2018, tenendo conto anche della contribuzione figurativa di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale del 29 aprile 2016 , ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie fissate dall’art. 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Qualora l’onere finanziario accertato anche in via prospettica sia superiore allo stanziamento annuale previsto, la decorrenza del trattamento pensionistico è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti pensionistici e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
In caso di differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria, è riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa utilizzando le risorse finanziarie stanziate per l’anno successivo, cioè quello in cui è stata differita la decorrenza del trattamento pensionistico. In tali casi, il sussidio per l’accompagnamento alla pensione è riconosciuto solo nell’anno in cui è stata differita la decorrenza del trattamento pensionistico e nel limite delle risorse finanziarie stanziate per il predetto anno.
Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso ai benefici, risulti superato anche in via prospettica, seppure per una sola annualità, il limite delle risorse, l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande.
- Comunicazione dell’esito delle domande di accesso ai benefici
All’esito delle operazioni di monitoraggio, le sedi informeranno gli interessati, sulla base di modelli di comunicazione e modalità operative che verranno successivamente indicate
a) dell’accoglimento della domanda di accesso ai benefici con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e del periodo di erogazione del sussidio, qualora sia accertato il possesso dei requisiti utili a maturare il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 2018 e sia verificata l’esistenza della relativa copertura finanziaria;
b) dell’accoglimento della domanda di accesso ai benefici con indicazione del periodo di erogazione del sussidio e della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico differita in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;
c) del rigetto della domanda di accesso ai benefici qualora non sia accertato il possesso dei requisiti, ovvero, in seguito all’esaurimento delle risorse disponibili.
5. Decorrenza dei trattamenti pensionistici
I trattamenti pensionistici erogati con il riconoscimento dei benefici, previa presentazione di apposita domanda, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016 e successiva al 31 dicembre 2018.
(Fonte: INPS)