Proroga termine di presentazione autocertificazione:
Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 4372 del 2016, ha informato gli interessati della ulteriore proroga del termine di presentazione dell’autocertificazione per l’esonero assunzione personale disabile in particolare delle imprese multilocalizzate. Infatti, con Nota n. 5113 del 2016, il Ministero aveva già fornito istruzioni proprio sulle modalità di versamento del contributo esonerativo, il cui termine era stato già prorogato al 31 luglio 2016.
Si rammenta che il il Decreto Interministeriale 10 marzo 2016, all’art. 3 prevede che, ai fini della fruizione dell’esonero assunzione di lavoratori con disabilità, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione, esclusivamente per via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato e secondo il modello allegato al d.i. di cui sopra. Naturalmente di caso di esonero assunzione disabili, il datore di lavoro sarà tenuto a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo per ciascun lavoratore con disabilità per cui si certifica l’esonero, un importo pari a €30,64 per ogni giorno lavorativo, per cinque giorni a settimana, pari a 22 giorni lavorativi al mese per un totale complessivo di € 2.022,24.
Nello specifico si legge quanto segue nella nota n. 4372/2016 del Ministero del Lavoro.
Nella prima fase di applicazione dell’articolo 5, comma 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono emerse problematiche relativamente al calcolo dell’esonero autocertificato applicato dalla procedura telematica a talune specifiche fattispecie, in particolare alle imprese multilocalizzate.
Pertanto, con nota prot. n. 3879 del 2016, il termine di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale 10 marzo 2016, fissato in sede di prima applicazione in 60 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto è stato prorogato al 31 luglio 2016.
Tenuto conto che, con nota prot. n. 5113 del 26 luglio 2016, sono state fornite indicazioni operative relative alla autocertificazione dell’esonero parziale sui vari aspetti segnalati dai datori di lavoro e dell’avvenuto aggiornamento del sistema informatico, il termine fissato al 31 luglio è ulteriormente prorogato all’8 agosto 2016.
(Fonte: Ministero del Lavoro)