Advertisement

Detassazione premi per aziende senza accordi collettivi:

Grazie all’Intesa tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, sottoscritta lo scorso 14 luglio, sarà possibile per le aziende che non hanno la possibilità di stipulare un accordo collettivo a livello aziendale usufruire della detassazione dei premi di risultato.

A spiegarci tutte le modalità per la fruizione della suddetta detassazione è l’articolo pubblicato oggi (26.7.201) dal Sole 24 Ore (firma: Giampiero Falasca; Titolo: “Premio comunicato con email”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

La detassazione dei premi di risultato diventa accessibile per i datori di lavoro che non hanno possibilità di stipulare un accordo collettivo a livello aziendale (per mancanza delle Rsa o delle Rsu), grazie all’intesa firmata il 14 luglio tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

Con tale documento, infatti, le parti sociali hanno definito un modello di accordo collettivo che potrà essere recepito dalle rispettive associazioni a livello territoriale; dopo la stipula a livello locale, i datori di lavoro di quel territorio (se aderenti a Confindustria) potranno accedere al beneficio fiscale con alcuni semplici passaggi.

Tali imprese dovranno, in primo luogo, mandare una comunicazione scritta (anche via email) ai lavoratori, per informarli dell’istituzione di un premio di risultato. La comunicazione dovrà riportare gli obiettivi, il periodo di riferimento per la loro misurazione, la composizione del premio, la natura degli indicatori adottati, la stima del valore annuo medio pro capite e le modalità di pagamento.

Il modello di accordo territoriale precisa che, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, gli obiettivi definiti dall’azienda dovranno essere tanto «misurabili» quanto «incrementali».

Il primo elemento scaturisce direttamente dalla normativa sulla detassazione (legge di Stabilità 2016 e decreto ministeriale del 25 marzo 2016), che riconosce la possibilità di detassare solo i premi di risultato pagati per compensare incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza e innovazione che siano misurati sulla base di indicatori oggettivi.

In coerenza con questa impostazione normativa (molto più rigorosa del passato), il modello di accordo territoriale subordina la possibilità di accedere all’agevolazione fiscale all’adozione, da parte del datore di lavoro, di uno o più indicatori oggettivi, da scegliere – anche in via alternativa, tra quelli previsti dal Dm del 25 marzo 2016. Gli indicatori dovranno misurare gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione mediante l’utilizzo di numeri o strumenti analoghi, e dovranno essere supportati da riscontri idonei presenti su documentali aziendali.

Gli obiettivi, come accennato, dovranno anche avere carattere incrementale: il premio potrà essere detassato, quindi, solo qualora sarà erogato a fronte di un effettivo incremento dei risultati riportati nell’anno di riferimento rispetto ai valori registrati negli anni (o nel diverso periodo scelto tra le parti) precedenti.

Applicando questi criteri, il beneficio fiscale potrà riguardare – ad esempio – un premio collegato all’aumento del numero di pezzi prodotti da uno specifico reparto, e subordinato al raggiungimento di un valore superiore rispetto a quello ottenuto nel periodo precedente.

Secondo il modello accordo territoriale, l’impresa potrà anche consentire al dipendente di convertire il premio, in tutto in parte, in prestazioni di welfare aziendale (che saranno individuate tenendo conto anche di eventuali iniziative promosse dalle parti sociali), come previsto dalla legge di Stabilità 2016.

Il modello di accordo territoriale prevede anche la costituzione di un comitato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti firmatarie, cui sarà affidato il compito di valutare il rispetto complessivo delle norme, anche collettive, che governano l’istituto e valutare lo stato e le modalità di attuazione delle intese in materia.

È prevista, infine, la possibilità di attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

L’accordo territoriale, una volta firmato, avrà durata di 24 mesi dalla sua sottoscrizione, ma potrà essere rinnovato tacitamente alla scadenza, salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.

E sempre in tema di detassazione e deposito dei contratti collettivi, di cui vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi (v. “Deposito contratti aziendali, modalità operative”), ecco cosa ci spiega l’altro articolo sul tema pubblicato oggi dal Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Deposito con scheda più dettagliata”).

Advertisement

Il ministero del Lavoro, con la nota 4274/2016, fornisce – ai datori di lavoro e agli intermediari – un vademecum utile per la compilazione della scheda di deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali con cui è stata prevista l’erogazione di premi di risultato che possono fruire della detassazione. Le regole prevedono infatti il deposito obbligatorio entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Tale adempimento può essere soddisfatto utilizzando una procedura telematica denominata “Detassazione. Deposito contratti” presente nel menù servizi del sito www.lavoro.gov.it.

Ciò che più rileva, rispetto al mero upload del contatto, è la compilazione della scheda che attesta la conformità dello stesso ai principi stabiliti dalla legge. La scheda era già stata presentata, nel suo tracciato grafico, come allegato al Dm. Il ministero ora la propone in veste di modulo telematico editabile a video, apportando alcune variazioni.

Nella sezione 1 viene aggiunto un campo in cui si deve indicare il soggetto che trasmette: l’azienda o l’associazione di categoria. Nella sezione 2 viene offerta la possibilità di evidenziare se si tratta di contratto aziendale o territoriale specificando meglio il periodo di validità. Nella quarta sezione, accanto al valore stimato annuo medio del premio, si deve specificare l’anno di riferimento. Nella sezione 6, tra gli indicatori che rilevano l’aumento di produttività, trovano posto i ristorni ai soci lavoratori di cooperative; gli stessi, tuttavia, non compaiono nelle istruzioni di compilazione. Anche la sezione 7 è stata migliorata, al fine di evidenziare la presenza di un piano di partecipazione dei lavoratori (il limite massimo detassabile passa da 2.000 a 2.500 euro) ovvero di un sistema di welfare aziendale verso cui i dipendenti (se previsto dalla contrattazione) potrebbero optare in sostituzione dell’incasso del premio.

Nella versione aggiornata il modello di conformità imbarca una nuova sezione (la numero 8), in cui va registrata la presenza di partecipazioni agli utili dell’impresa, anch’esse assoggettabili alla sola imposta sostitutiva. La sezione 9 serve per l’upload dell’immagine elettronica del contratto (verbale di delibera se cooperativa) sottoscritto con i sindacati.

La trasmissione è obbligatoria se il contratto non é stato già depositato (in caso contrario si devono indicare gli estremi del precedente inoltro) e per i depositi eseguiti dopo il 15 luglio 2016 in presenza di “tipologia contratto” di tipo aziendale. Il file di tipo Pdf non deve superare i 3 Mb.

Nella nota il ministero ribadisce che, già partire dall’8 luglio 2016, l’applicativo offre la possibilità di depositare i contratti (aziendali o territoriali) rimandando la compilazione della scheda; in tale ipotesi vanno compilate solo le sezioni 1, 2 e 9. Inoltre, si legge nel documento, nella fase di avvio della nuova funzionalità è comunque possibile depositare i contratti territoriali inoltrandoli a mezzo Pec alla Dtl competente.

Advertisement