Personale navigante, il trattamento dei dati sanitari:
Il Garante della Privacy ha espresso il proprio parere relativamente ad una questione riguardante il personale navigante di una compagnia aerea e il relativo trattamento dei dati sanitari da parte del medico competente del vettore aereo (doc. web. n. 5149198).
Nello specifico, relativamente al personale navigante e trattamento dati sanitari, si legge quanto nel comunicato del Garante della Privacy.
Ministero della salute ed Enac potranno comunicare al medico di una compagnia aerea i dati sanitari dei piloti acquisiti in fase di rilascio delle licenze aereonautiche per l’aviazione civile, integrando i regolamenti sui dati sensibili già adottati. Questo è il parere [doc. web n. 5149198] del Garante per la protezione dei dati personali al Ministero della Salute in merito ad una richiesta, avanzata da Alitalia allo stesso Ministero e all’Enac, di poter avere accesso a tale specifica documentazione allo scopo di implementare e perfezionare l’attività di sorveglianza sanitaria sui piloti e i relativi giudizi di idoneità .
All’esito dell’istruttoria, l’Autorità ha riconosciuto l’importanza di tale scambio di dati finalizzata a preservare la salute e l’incolumità fisica di piloti, passeggeri e collettività attraverso una più efficiente attività di sorveglianza sanitaria in base ai giudizi di idoneità al volo. Ma ha ritenuto che la disciplina di settore non consenta allo stato un flusso di dati sanitari dei piloti dagli organismi competenti in favore del medico operante presso i vettori aerei o la consultazione da parte dello stesso delle medesime informazioni eventualmente disponibili in banche dati.
Esaminata la normativa anche internazionale sulla sicurezza del traffico e del trasporto aereo, coinvolgendo anche l’Enac e l’Aereonautica Militare, il Garante ha dunque stabilito che tale flusso di informazioni deve essere disciplinato introducendo, nei regolamenti sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari già adottati dai soggetti pubblici coinvolti, specifiche norme che prevedano espressamente la comunicazione dei dati sanitari dei piloti, in coerenza con quanto stabilito dal Codice privacy (art. 20, comma 2).
Il Garante potrà esprimere le valutazioni di competenza sulle disposizioni regolamentari in occasione del parere conforme che dovrà adottare ai sensi del Codice. Una volta integrati i regolamenti, il medico competente del vettore potrà trattare i dati sanitari nei limiti fissati dall’autorizzazione del Garante n. 1/2014 in materia di lavoro.
(Fonte: Garante della Privacy)