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Reinserimento e integrazione lavorativa disabili:

L’INAIL, con Determina n. 258 del 2016 sul reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, ha approvato il relativo Regolamento sul reinserimento in attuazione dell’art. 1, comma 166, della L.n. 190/2014.

L’art. 1, comma 166, cit., attribuisce all’INAIL le competenze proprio in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, ma anche – a seguito del verificarsi dell’evento lesivo – al reintegro dell’integrità psicofisica degli infortunati e dei tecnopatici per un tempestivo reinserimento sociale e lavorativo, in coerenza con il sistema di protezione sociale contro i rischi da lavoro. Tali competenze si realizzano, come si legge nel Regolamento, attraverso progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di una nuova occupazione da attuare attraverso interventi formativi di riqualificazione professionale, nonché interventi per il superamento e l’abbattimento di barriere architettoniche sui luoghi di lavoro e di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.

Il suddetto Regolamento disciplina, in fase di prima applicazione, gli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro necessari ad accompagnare gli infortunati e i tecnopatici nella fase di reinserimento lavorativo.

Gli interventi finalizzati alla ricerca di nuova occupazione saranno oggetto di successiva regolamentazione.

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Il Regolamento, all’art. 2 sulle Finalità, stabilisce che gli interventi in materia di reinserimento e integrazione lavorativa per la conservazione del posto di lavoro sono finalizzati a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella alla quale l’assicurato era adibito precedentemente al verificarsi dell’evento lesivo.

I soggetti destinatari del Regolamento, come recita l’articolo 3, sono i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall’INAIL che, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Relativamente alla tipologia di interventi previsti dal Regolamento, si evidenziano: il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, ivi compresi interventi edilizi, impiantistici, domotici, nonché dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro; adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (arredi, postazione di lavoro, ausili, dispositivi tecnologici, informatici, ecc); formazione (addestramento all’utilizzo delle postazioni e attrezzature di lavoro, ecc.).

Si rinvia per tutte le informazioni al testo integrale del Regolamento, disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INAIL)

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