Advertisement

Proroga CIGS le condizioni per l’autorizzazione:

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 22 del 2016 sulla proroga CIGS, ha fornito istruzioni circa le condizioni per l’autorizzazione, nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali di cui al Jobs Act.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare 22/2016.

1) Premessa

Il D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ” all’articolo 21, comma 4 individua un’ipotesi di deroga alla durata massima complessiva del trattamento qualora all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.

Advertisement

Con il decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016, sono stati individuati i criteri per l’applicazione del citato articolo 21 comma 4 e con la presente Circolare sono impartite le prime indicazioni applicative.

2) Oggetto

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato – alla presenza di criteri definiti nel decreto n. 95075 del 25 marzo 2016 – sino ad un limite massimo di dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, di nove mesi per le cessazioni intervenute nell’anno 2017 e di sei mesi per quelle intervenute nell’anno 2018.

Il detto limite temporale si riferisce all’anno in cui si determina la cessazione.

3) Condizioni per l’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale

Il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal citato Decreto interministeriale è da intendersi come una proroga CIGS – per crisi aziendale- già in corso. Al fine di poter accedere all’ulteriore periodo di CIGS è necessario che si ravvisino congiuntamente tutte le condizioni indicate all’articolo 2.

È innanzitutto richiesto che l’impresa che intende accedere tale ulteriore periodo di integrazione salariale per i propri dipendenti, abbia già in corso un trattamento di integrazione salariale, di cui all’articolo 21, comma 1 lett. b, del D.L.gs n. 148/2015 ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 5 della legge n. 223/91 e stante l’aggravarsi delle iniziali difficoltà, presupposto del programma di crisi aziendale in corso, sia nell’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento contenuto nel sopra citato programma.

In tali circostanze, se si determina la cessazione dell’attività aziendale e contestualmente si indichino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda stessa e del trasferimento dei lavoratori, può essere richiesta la proroga del trattamento di CIGS.
Il piano di cessione – sostenuto dalla procedura di cui all’articolo 47, di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428 – deve essere articolato in modo tale che sia garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Determinata la cessazione di attività e individuate le prospettive di cessione, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche con la presenza del Ministero dello sviluppo economico, nel quale illustri – tra le altre condizioni- come il piano di sospensioni dei lavoratori sia motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività.

Nella medesima sede va presentato, altresì, un articolato e dettagliato piano per il riassorbimento del personale sospeso.

Verificati i requisiti di accesso a tale ipotesi di proroga del trattamento di CIGS, per il perfezionamento dell’accordo governativo stesso e per la conseguente autorizzazione al trattamento di sostegno al reddito è necessaria la verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento programmato, stante le risorse finanziarie contingentate.

Si rinvia per il resto delle informazioni sulla proroga CIGS al testo integrale della Circolare n. 22 del 2016 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

Advertisement