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Licenziamento individuale per ristrutturazione aziendale:

La Cassazione, sul licenziamento individuale per soppressione di una posizione lavorativa dovuta a ristrutturazione aziendale, ha ritenuto – ribaltando completamente la decisione dei giudici di merito – che non risulta violato l’obbligo di repêchage qualora non sia possibile ricollocare il lavoratore in altre posizioni adatte alla professionalità acquisita, anche se la società datrice di lavoro appartiene ad un gruppo di imprese. E su questo punto ad avviso della Cassazione l’obbligo di repêchage non si estende alle posizioni lavorative disponibili in società appartenenti allo stesso gruppo di imprese ma soltanto a quella ove il lavoratore risultava assunto (v. anche, sempre sul licenziamento individuale: “Repêchage e obbligo di proporre mansioni inferiori solo in alcuni casi”).

È il licenziamento individuale è anche l’articolo pubblicato oggi (27.6.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Daniele Colombo; Titolo: “Via obbligata per il «ripescaggio»” che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il datore di lavoro prima di effettuare legittimamente un licenziamento individuale per motivi economici deve accertarsi di non poter ricollocare il lavoratore in altre posizioni confacenti alla professionalità acquisita (il cosiddetto obbligo di repêchage).

Ma l’obbligo non si estende alle posizioni lavorative aperte in società appartenenti al medesimo gruppo di imprese. Con una serie di pronunce, di recente, la Cassazione ha chiarito i confini dell’obbligo di ripescaggio del lavoratore a rischio di licenziamento per motivi oggettivi, precisando i presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per la sua legittimità (si veda la rassegna a fianco)*.

Spesso, motivo oggettivo di licenziamento è la riorganizzazione o la ristrutturazione aziendale con soppressione di un’unità produttiva, di un reparto o della posizione lavorativa. Motivo oggettivo di licenziamento è, altresì, la mancanza di requisiti necessari per svolgere la prestazione lavorativa come, ad esempio, la revoca del tesserino aeroportuale per gli addetti di una compagnia aerea o l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.

I motivi

È acquisito che il motivo oggettivo di licenziamento non possa essere sindacato dal giudice sotto il profilo della congruità e opportunità nel rispetto del principio di libertà economica e privata tutelata dall’articolo 41 della Costituzione. Al giudice, tuttavia, spetta il controllo sulla reale sussistenza del motivo di licenziamento. Il recesso, poi, deve essere collegato alla ragione produttiva e/o organizzativa che giustifica il licenziamento. Ciò significa che, ad esempio, in caso di soppressione della posizione, sarà ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che occupava la posizione lavorativa “cancellata”.

Ma nella selezione del personale in esubero, è necessario far ricorso ai criteri di scelta nei rispetto dei principi di buona fede e correttezza (Corte di cassazione, sentenza 1° luglio 2011, n. 14518).

Il recesso da parte del datore di lavoro è legittimo allorché questi provi l’impossibilità di un diverso utilizzo del lavoratore nell’ambito aziendale. Da questo punto di vista, la giurisprudenza della Corte di cassazione afferma che l’onere della prova gravante sul datore di lavoro si estende alla dimostrazione di non poter ragionevolmente riutilizzare il dipendente interessato (Corte di cassazione, sentenza 7 gennaio 2005, n. 239).

La prova

Ma come può essere provata l’impossibilità del repêchage? Trattandosi di un fatto negativo l’assolvimento di tale onere costituisce una vera e propria prova diabolica.

La giurisprudenza ha mitigato questa prova chiedendo al lavoratore di indicare nell’atto di impugnazione le mansioni cui lo stesso poteva essere riutilizzato. A questo punto è onere del datore dimostrare l’inutilizzabilità del lavoratore anche attraverso la prova del fatto che le assunzioni effettuate in concomitanza o successivamente al licenziamento attenevano a profili professionali diversi.

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, tuttavia, il lavoratore non avrà più tale onere. La Corte di cassazione, infatti, con la sentenza 5592 del 22 marzo 2016, (peraltro già messa in discussione dalla stessa Corte con la sentenza 9467/2016), ha affermato per la prima volta che non possa essere addossato al lavoratore alcun onere del genere.

Questo, infatti, si rivela una petizione di principio finendo, nella sostanza, per invertire l’onere della prova che deve rimanere a carico del datore di lavoro. Inoltre, l’onere non può essere imposto al lavoratore, non solo in relazione ai principi generali dell’ordinamento in tema di responsabilità per inadempimento, ma anche perché il prestatore di lavoro non può essere a conoscenza di tutta l’organizzazione aziendale.

Mansioni inferiori

Sempre sul tema del “ripescaggio”, infine, si discute della necessità di estenderlo a mansioni inferiori. Le ultime sentenze della Cassazione sembrerebbero dare una risposta positiva escludendo, tuttavia, il repêchage per le mansioni inferiori del tutto incompatibili con le precedenti svolte (Cassazione, sentenza n. 4509 del 2016 e sentenza n. 9467 del 2016).

Vedremo se e come questi orientamenti saranno confermati anche in futuro soprattutto alla luce del nuovo articolo 2103 del Codice civile che consente, nel rispetto di determinati presupposti, di adibire il lavoratore anche a mansioni inferiori.

*Orientamenti giurisprudenziali sul licenziamento individuale e obbligo di repêchage:

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GLI ORIENTAMENTI

01 IMPRESE COLLEGATE

Se non viene data prova dell’esistenza di un unico centro di imputazione giuridica, l’obbligo di repêchage deve essere circoscritto alla verifica della possibilità per il lavoratore di essere reimpiegato al solo ambito proprio dell’ente titolare del rapporto di lavoro, senza far riferimento a società diverse ancorché collegate nell’ambito di un medesimo gruppo di imprese

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 6254 del 2016

02 MANSIONI DIVERSE

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo se è esclusa la possibilità dello svolgimento di altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti e, altresì, in difetto di altre soluzioni, a mansioni inferiori, purché le stesse siano state prospettate al lavoratore (senza ottenerne il consenso) e l’attività sia rientrante nel suo bagaglio professionale e sia compatibile con l’assetto organizzativo stabilito in modo insindacabile dall’imprenditore

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 4509 del 2016

03 MANSIONI INFERIORI

Il datore di lavoro non è tenuto ad offrire al dipendente mansioni inferiori se queste non sono omogenee rispetto alle sue competenze professionali e anche in caso di accettazione del lavoratore. Il datore di lavoro, infatti, nella verifica sulla disponibilità di posizioni alternative idonee a evitare un licenziamento, non è tenuto a offrire al dipendente mansioni di carattere inferiore se, a prescindere dall’accettazione espressa dal lavoratore, le medesime non siano omogenee rispetto alle sue pregresse competenze professionali

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 9467 del 2016

04 MOTIVI ECONOMICI

Quando il giustificato motivo oggettivo di licenziamento consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro deve pur sempre improntare l’individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buona fede e, quindi, l’individuazione deve avvenire sulla base di un criterio improntato a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati, potendo, a tal fine, farsi riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che l’articolo 5 della legge 223/1991 ha dettato per i licenziamenti collettivi e, in particolare, ai criteri dei carichi di famiglia e dell’anzianità

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 marzo 2011 n. 7046

05 ONERE DELLA PROVA

Spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repêchage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento, con esclusione, pertanto, di ogni onere di allegazione a carico del lavoratore licenziato

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 marzo 2016 n. 5592

06 POSIZIONI SOPPRESSE

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve provare: l’effettività e veridicità delle ragioni di cui all’articolo 3 legge 604/1966; il nesso di causalità tra l’esigenza di tutelare tali ragioni e il recesso; l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse. Qualora il licenziamento sia motivato con la soppressione della posizione, il datore di lavoro deve dare prova della soppressione delle mansioni svolte dal dipendente licenziato Tribunale di Milano 1° luglio 2015, n. 2006

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