Site icon Diritto Lavoro – Portale del Diritto

Trasferta e disconoscimento della prestazione lavorativa

Ingiusto trasferimento e rifiuto di lavorare, legittimo il licenziamento

Trasferta e disconoscimento della prestazione lavorativa:

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 11885 del 2016 relativa al disconoscimento della prestazione lavorativa effettuata in caso di trasferta, ha fornito chiarimenti con particolare riferimento alla applicazione della sanzione di infedele registrazione sul LUL.

Al riguardo si legge quanto segue nella nota n. 11885/2016.

In particolare, la condotta di infedele registrazione della voce “trasferta”, risulta integrata nelle ipotesi di scritturazione di “dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro” e che debba comunque essere ricondotta alla “realtà fattuale”, riscontrandosi in tutti i casi in cui “la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrisponda a quella formalizzata sul libro unico”, come si verifica a titolo esemplificativo nelle fattispecie delle c.d. “fuori busta” o di indicazione di ore di lavoro quantitativamente diverse rispetto a quelle effettivamente prestate.

Si evidenzia infatti come la ratio della disposizione sia finalizzata a “collegare la reazione punitiva alle ipotesi di sostanziale e reale incidenza della condotta illecita sui profili di tutela dei lavoratori”.

Da ultimo, in relazione alle modifiche introdotte dall’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, il Ministero ha ribadisce che il concetto di infedele registrazione va riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione o compenso corrisposti.

È stata pertanto esclusa l’applicazione del regime sanzionatorio in argomento sia nelle ipotesi di mancata corresponsione di determinate somme previste dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile, sia nei casi in cui l’accertamento ispettivo abbia riqualificato il rapporto di lavoro instaurato riconducendolo ad una diversa tipologia contrattuale.

Nel primo caso, infatti, le scritturazioni dei dati riportano fedelmente quanto effettivamente erogato (anche se in difformità rispetto alle previsioni del contratto collettivo) così come, in ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro, le scritturazioni risultano veritiere – e pertanto infedeli e non omissive – in ragione della tipologia contrattuale istaurata e non mutano – come invece avviene nelle ipotesi di cui si dirà – il “titolo retributivo” o “contributivo” in forza del quale determinate somme sono versate.

Tutto ciò premesso, in relazione alla non conforme scritturazione/registrazione della voce trasferta, occorre considerare come la disciplina dettata in materia dall’art. 51, comma 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR) contempli un regime differenziato in ordine alle somme che concorrono a formare il reddito a seconda che le trasferte siano effettuate nell’ambito del territorio comunale, fuori di esso o all’estero, anche in relazione alla tipologia di indennità corrisposta al lavoratore (ad es. rimborsi analitici, indennità forfetaria o sistema misto).

La non conforme registrazione della voce trasferta può quindi integrare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato dl LUL, e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato l’effetto di una differente quantificazione dell’imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 5, summenzionato.

Tale difformità, si configura certamente nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, appalesando con ciò un intento evidentemente elusivo.

Allo stesso modo, rilevano le difformità riscontrate dal personale ispettivo nel diverso ed ulteriore caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime di cui all’art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. lavoratori trasferisti nell’accezione chiarita dalla Suprema Corte: cfr. sent. n. 3066 del 17 febbraio 2016).

In tale secondo caso, infatti, la difformità rilevata dal personale ispettivo, oltre a determinare l’applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale comporta la registrazione di un dato – la voce trasferta – che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro: in caso di trasferta, infatti, le somme corrisposte, in quanto volte a compensare il lavoratore per il disagio derivante dal temporaneo svolgimento della prestazione lavorativa presso una sede diversa dal luogo di lavoro, hanno carattere eminentemente restitutorio (cfr. Cass. Sent. n. 27826 del 30 dicembre 2009), mentre nel caso dei lavoratori c.d. trasferisti, le somme erogate hanno natura esclusivamente retributiva, essendo legate al peculiare atteggiarsi della prestazione lavorativa (cfr. Cass. Sent. n. 5289 del 6 marzo 2014). In entrambi i casi, le erogazioni sonno assoggettate a differenti regimi contributivi (v. art. 53, comma 5, D.P.R. cit., per l’indennità di trasferta ed art. 53, comma 6, D.P.R. cit., per le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai c.d. trasferisti).

In definitiva, il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008 per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera:

In entrambi i casi, sempreché dall’infedele registrazione sul LUL derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

Exit mobile version