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Part time agevolato e cambio di appalto

In caso di cambio di appalto decade il part time agevolato anche se il lavoratore viene assunto dal nuovo appaltatore. È quanto chiarito dall’INPS con la Circolare n. 90 del 2016 (di cui vi abbiamo già parlato con il nostro articolo: “Istruzioni INPS” ).

Ed è anche l’articolo pubblicato oggi (20.6.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Enzo De Fusco e Carmelo Fazio; Titolo: “La check list dell’accordo per il part time agevolato”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il cambio di appalto fa venir meno il part time agevolato. E questo anche se il lavoratore è assunto dal nuovo appaltatore in continuità. Pertanto, in caso di subentro nell’appalto, il datore di lavoro e il lavoratore dovranno avviare una nuova procedura autorizzativa e verificare che i fondi non siano esauriti. Questo è uno dei chiarimenti della circolare 90/2016 dell’Inps in cui sono state fornite le istruzioni operative per fruire del nuovo strumento di pensionamento anticipato introdotto con la legge di Stabilità 2016.

Dal 2 giugno si può avviare l’iter amministrativo che porta il lavoratore al part time agevolato. Un iter che parte dalla richiesta di certificazione dei requisiti all’Inps ma che ha come atto fondamentale la firma di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro in cui è necessario specificare nel dettaglio numerosi elementi: dalla norma di riferimento alla mancata reversibilità, dalla percentuale di riduzione dell’orario fino alla stessa clausola di decadenza dell’accordo, appunto in caso di cambio appalto (si veda il decalogo nel grafico a fianco).

I soggetti ammessi

I lavoratori interessati sono tutti i dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato del settore privato (incluso i dipendenti degli enti pubblici economici), iscritti sia in Inps che in altre gestioni assicurative compreso la gestione ex Inpdap, in possesso del requisito contributivo di 20 anni al momento del rilascio della certificazione e che raggiungano, entro il 31 dicembre 2018, l’età pensionabile prevista per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 7 mesi).

Restano, invece, esclusi i lavoratori delle pubbliche amministrazioni in senso stretto (articolo 1 comma 2 Dlgs 165/2001) e quelli che oltre al rapporto di lavoro oggetto di trasformazione svolgono altra attività lavorativa (sia subordinata che autonoma) da cui consegue l’obbligo di versamento di contribuzione in qualsiasi gestione previdenziale compresa la gestione separata dell’Inps.

Sono incompatibili con la nuova disciplina i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio. Mentre possono stipulare l’accordo coloro che lavorano con un contratto di somministrazione o di lavoro agricolo.

Per accedere al part time agevolato è irrilevante se il lavoratore sia già titolare di un trattamento pensionistico, purché la richiesta riguardi un percorso lavorativo distinto e, per quest’ultimo, egli sia in possesso del requisito di almeno 20 anni di contributi (diversi dunque da quelli che hanno dato diritto al trattamento pensionistico).

L’ Inps ha precisato che il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al part time agevolato non comporta di per sé la decadenza dal beneficio; mentre il conseguimento della pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al part time agevolato comporta la decadenza.

A coloro che rientrano nel regime contributivo puro (anzianità contributiva successiva alla data del 31 dicembre 1995) non è consentito l’accesso al regime agevolato se, al momento della domanda, l’importo della pensione, calcolato sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile, sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

La procedura

Il primo passaggio essenziale della procedura amministrativa è la domanda di rilascio della certificazione Inps utile ad attestare il possesso dei requisiti. Non è previsto alcun termine entro cui l’Inps deve rilasciare tale certificazione.

Successivamente, si potrà procedere alla redazione e sottoscrizione dell’accordo di trasformazione da full time a part time la cui durata è legata alla data di raggiungimento dell’età pensionabile. È bene chiarire che la successiva modifica dei termini dell’accordo (ad esempio la modifica della percentuale), determina la cessazione del beneficio riconosciuto dallo Stato. L’Inps ha spiegato che si dovrà procedere a riavviare integralmente l’iter amministrativo previsto.

Concluso il contratto fra le parti, il datore lo dovrà trasmettere alla Direzione del lavoro territorialmente competente, tenuta a rilasciare un proprio visto di conformità con sistema di silenzio assenso, in caso di mancato riscontro entro cinque giorni.

Ricevuto il visto o trascorsi inutilmente i cinque giorni, il datore di lavoro trasmetterà istanza telematica all’Inps con le indicazioni utili alla stima del beneficio e i dati del contratto di lavoro.

L’ente previdenziale, entro cinque giorni lavorativi dalla domanda, dovrebbe rilasciare la relativa autorizzazione (in questo caso però non si applica il silenzio assenso).

FOCUS

Cambio appalto con incognita

La circolare n. 90/2016 dell’Inps ha chiarito che nel caso di cambio appalto, anche qualora il rapporto prosegua con il nuovo appaltatore, il lavoratore decadrà dal beneficio. Questo significa che si dovrà riavviare l’iter amministrativo dal principio qualora si volesse di nuovo accedere ai benefici del part time agevolato.

Ma non è detto che il lavoratore possa riattivare questo beneficio: sia perché il nuovo datore di lavoro potrebbe non avere interesse all’accordo sia perché nel frattempo i fondi a disposizione di questo strumento potrebbero essere esauriti.

I REQUISITI

Dichiarare in premessa la certificazione

Nelle premesse dell’accordo indicare il possesso da parte del lavoratore della certificazione idonea a comprovare l’avvenuto raggiungimento del requisito contributivo nonché la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia. Oltre a chiarire se in passato si è già fruito dello strumento di accompagnamento al pensionamento

LE NORME

Menzionare in premessa la legge di Stabilità

Nelle premesse dell’accordo tra datore di lavoro e lavoratore che vuole avere accesso al part time agevolato è preferibile indicare che le parti hanno inteso raggiungere una specifica intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 284, della legge 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016) per fruire di tutti i benefici riconosciuti dalla legge

LA RIDUZIONE

Definire la percentuale con clausole chiare

Nell’accordo le parti contraenti dovranno definire la percentuale di riduzione oraria in una misura non inferiore al 40% né superiore al 60%, adottando clausole chiare che consentano agli organi amministrativi una facile verifica e che permettano una distribuzione oraria utile al rapporto; il tutto, nella consapevolezza che il valore percentuale è parte essenziale del contratto e che la variazione del rapporto convenuto determinerebbe la cessazione della sua efficacia

LA PARTENZA

Condizionata al via libera dell’Inps

La decorrenza del rapporto potrà essere definita chiarendo che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Dm 7 aprile 2016, la sua validità ed efficacia decorrerà dal primo periodo di paga successivo all’accoglimento da parte dell’Inps della domanda telematica di accesso al beneficio di cui all’articolo 1, comma 284, della legge 208/2015

LA DURATA

Rapportare lo sconto al diritto di pensione

Elemento essenziale del rapporto, oltre alla percentuale, è la sua durata che dovrà essere adeguata alle finalità di pensionamento. Pertanto, le parti dovranno chiarire una durata prevista del beneficio precisando che essa è definita tenendo conto della data del perfezionamento, da parte del lavoratore, del diritto alla pensione di vecchiaia, come certificata dall’Inps

I CONTEGGI

Ricalcolare la retribuzione dopo la riduzione d’orario

Nell’accordo si dovrà chiarire il riproporzionamento della retribuzione, in riferimento alla riduzione dell’orario di lavoro, e che, in aggiunta all’ordinario trattamento retributivo, si riconoscerà , all’accoglimento della domanda amministrativa, la somma di cui all’articolo 1 comma 284 della legge 208/2015. Somma esente da oneri fiscali e previdenziali , quantificata tramite l’applicazione della aliquota contributiva ai fini pensionistici alla retribuzione imponibile che sarebbe spettata per le ore di lavoro non più dovute, per effetto dell’accordo

IL PATTO

Accettare la mancata reversibilità della scelta

Le parti dovranno escludere, in via specifica, la reversibilità dell’accordo. A tal fine si potrà evidenziare che esso è strutturato per perseguire le finalità previste dalla legge e la durata del rapporto rappresenta elemento essenziale dell’incontro della volontà, su cui datore e lavoratore hanno fatto specifico affidamento

I CAMBIAMENTI

Segnalare le variazioni da entrambe la parti per valutarne l’impatto

Il lavoratore si deve impegnare a comunicare ogni informazione che determina una condizione risolutiva del patto così come indicato dall’Inps nella circolare 90/2016 (svolgimento lavoro autonomo, svolgimento contemporaneo altra attività lavorativa, iscrizione ad altra gestione previdenziale in costanza di contratto, eccetera). Inoltre nell’accordo va specificato che al verificarsi delle specifiche casistiche (ad esempio, il cambio appalto) il rapporto di part time agevolato cesserà la sua efficacia, senza responsabilità alcuna in capo al datore di lavoro

LE CLAUSOLE

Cautelarsi per le future assunzioni

Le ragioni di stipula potranno essere un utile argomento per costruire una clausola specifica finalizzata ad escludere diritti di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle mansioni o di mansioni di pari livello o categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto a tempo parziale

L’ESONERO

Inserire una clausola di decadenza automatica in caso di mancata approvazione amministrativa

Per prevenire azioni risarcitorie o azioni finalizzate ad ottenere la di stabilità del rapporto part time si dovrà chiarire che il perfezionamento dell’accordo è condizionato all’approvazione amministrativa, con conseguente reciproco esonero da responsabilità in caso di rigetto e esclusione dell’efficacia. Chiarendo la sola esclusione della riduzione oraria anticipata, ove si ritenga di introdurre tale clausola

 

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