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Opzione TFR differimento termine dipendenti pubblici:

L’INPS, con il Messaggio n. 2642 del 2016 sull’accordo ARAN e Confederazioni sindacali del 25 maggio 2016, ha reso noto l’ulteriore differimento del termine per l’esercizio dell’ opzione TFR.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 2642/2016.

Si rende noto che nell’incontro tra Aran e Confederazioni Sindacali del 25 maggio 2016 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale Quadro, che era stato siglato il 15 gennaio 2016, per la proroga del termine indicato all’art. 2, comma 3, in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. L’articolo unico dell’accordo, stabilisce che il termine precedentemente prorogato al 31.12.2015, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2020.

 Con l’occasione si ritiene utile richiamare le principali norme che disciplinano il passaggio dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR).

 La facoltà di chiedere la trasformazione del TFS in TFR è stata introdotta dall’art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

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 L’esercizio dell’ opzione TFR è stato disciplinato dall’art. 1 del Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m. – e si esercita mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto all’adesione stessa.

Si ricorda, pertanto, che, per effetto della suddetta proroga, i dipendenti pubblici che si trovano in regime previdenziale di TFS potranno esercitare, entro il 31 dicembre 2020, l’ opzione TFR, al fine di iscriversi contestualmente al fondo di previdenza complementare negoziale che li riguarda.

L’accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2016 (punto 3 dell’articolo unico dell’accordo); ne consegue, pertanto, che conservano validità tutte le domande di lavoratori in TFS presentate dopo il 31 dicembre 2015 e prima della sottoscrizione dell’accordo sopra richiamato.

Per completezza d’informazione si specifica, infine, che (punto 2 dell’articolo unico dell’accordo) le parti hanno assunto l’impegno di verificare, entro un anno dalla sottoscrizione, le disposizioni contrattuali di previdenza complementare nonché l’adeguatezza dei contenuti dell’accordo stesso.

(Fonte. INPS)

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