Terrorismo e stragi, i benefici INPS:
L’INPS, con la Circolare n. 98 del 2016 relativa ai benefici contributivi per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrici, ha fornito agli interessati ulteriori chiarimenti e precisazioni.
Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 98/2016 sui benefici INPS a favore delle vittime del terrorismo e stragi.
1) Beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva ex articolo 3 legge 206/2004, in favore di coniuge e figli dell’invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all’evento
Com’è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1 commi 163, 164 e 165) ha integrato alcune delle disposizioni contenute nella legge 26 agosto 2004, n. 206.
In particolare, l’articolo 3 della legge n. 206 del 2004 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”.
Il comma 164 dell’art 1 della legge n. 190 del 2014 ha aggiunto, all’art 3 della legge 26 agosto 2004, n. 206, il comma 1-ter ai sensi del quale “i benefìci previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all’evento terroristico. Se l’invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”.
Al riguardo con circolare n. 144 del 31.7.2015 sono state fornite le prime indicazioni operative (cfr. Circ. 144, par. 1).
Ad integrazione di quanto già previsto nella detta circolare, si precisa che anche nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata e successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame può essere riconosciuto anche all’eventuale nuovo coniuge ed ai figli dell’invalido.
Resta fermo che, ai sensi di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 3 comma 1-ter, qualora il beneficio in esame sia stato già riconosciuto ai genitori della vittima, la nuova disposizione, che estende la platea dei destinatari nei termini sopra descritti, non trova comunque applicazione.
- Diritto a pensione immediata ex articolo 4, comma 2 legge 206/2004
L’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dall’art 2 comma 106 lett. a) della legge n. 244 del 2007 e da ultimo dall’art. 1 comma 165 della legge n. 190 del 2014 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto……..Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido sia aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente”.
Con circolare n. 144/2015 l’Istituto, in relazione al concetto di “retribuzione integralmente percepita” ha precisato che, ai fini della determinazione dell’importo della pensione in argomento, si prendono a riferimento le sole voci retributive assoggettate a contribuzione in base alle istruzioni fornite con circolari n. 263/97 e n. 6/2014 (Circolare n. 144 par. 2).
Al riguardo si fa presente che la pensione dovrà essere calcolata utilizzando l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico ed incrementata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 206 del 2004. Ciò posto, considerato che il succitato articolo 4, come modificato dall’art. 1, comma 165, della legge 190 del 2014, prevede il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, si dovrà, in tale fattispecie, prendere a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio (cfr. circolare n 122 del 2007 par. 5 e circolare n 144 del 2015 par 2).
Nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale.
Restano escluse dalla retribuzione integralmente percepita le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché i trattamenti corrisposti al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.
Il successivo comma 2-bis del medesimo articolo 4 prevede, altresì, che “per i soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa ancorché l’evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell’invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all’articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall’articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1”.
Si precisa che per retribuzione “annua” ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 4 va intesa la retribuzione riferita al periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno in cui si colloca la cessazione del rapporto di lavoro, coincidente con le ultime 52 settimane lavorate.
Per quanto non previsto dalla presente circolare si fa rinvio alle disposizioni impartite con le circolari. n. 113/2005 e 144/2015, e con messaggio. 12009 del 20 aprile 2006, ove compatibili.
(Fonte: INPS)