Videosorveglianza serve accordo sindacale:
Installare un impianto di videosorveglianza sul posto di lavoro richiede obbligatoriamente l’accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza, l’autorizzazione della DTL, la direzione territoriale competente. È quanto espresso dal Ministero del Lavoro con la Nota n. 11241 del 2016, del 1° giugno scorso.
E di videosorveglianza sul posto di lavoro ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (8.6.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Luigi Caiazza e Roberto Caiazza; Titolo: “La videosorveglianza richiede l’accordo”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Anche la sola installazione di un impianto di videosorveglianza non può avvenire prima, o in assenza, dello specifico accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori o, in mancanza di esso, dell’autorizzazione rilasciata da parte della Direzione territoriale del lavoro competente.
È questo il parere puntuale espresso dal ministero con la nota 1241 del 1° giugno scorso in cui si fa il punto sulla problematica anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 23, comma 1, del Dlgs 152/2015 che ha modificato l’articolo 4 della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori).
La nota chiarisce il comportamento dell’ispettore che accerti l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro.
La violazione dell’articolo 4, anche secondo la sua più recente formulazione, non può essere esclusa dalla circostanza che tale apparecchiatura sia solo installata ma ancora non funzionante, né dall’eventuale preavviso già dato ai lavoratori, né per il fatto che il controllo sia discontinuo perché, per esempio, l’apparecchiatura sia installata in locali dove i lavoratori possono recarvisi solo saltuariamente.
La stessa magistratura, come ricorda il ministero, ha confermato in alcune circostanze tale divieto anche in caso di installazione di impianti “finti” che siano stati installati per l’esclusivo scopo dissuasivo. Ciò in quanto la “condotta criminosa” è rappresentata dalla mera installazione dell’impianto non autorizzata, contrattualmente od amministrativamente, a prescindere, quindi, dal suo effettivo uso.
Quanto sopra comporta che se l’ispettore accerta l’installazione dell’apparecchiatura videoterminale, indipendentemente dalla sua utilizzazione, priva del prescritto accordo o autorizzazione, dovrà emettere la prescrizione in base all’articolo 20 del Dlgs 758/1994 con la quale, da una parte, accerta la contravvenzione e, dall’altra, intima al contravventore l’immediata cessazione della condotta irregolare mediante la rimozione del dispositivo. La contravvenzione, in tal caso, è punita con l’ammenda da 154 a 1.549 euro o con l’arresto da 15 giorni a un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Tuttavia, poiché l’ispettore dovrà assegnare un termine tecnico entro il quale dovrà essere adempiuta la prescrizione, è possibile che prima della scadenza di tale data il datore di lavoro riesca a raggiungere l’accordo sindacale ovvero a ottenere l’ autorizzazione. In tal caso la prescrizione sarà considerata adempiuta e il datore di lavoro potrà estinguere la contravvenzione in sede amministrativa con il pagamento, entro trenta giorni, dell’ammenda per l’importo pari a un quarto del massimo stabilito dalla legge, cioè 387 euro.