Site icon Diritto Lavoro – Portale del Diritto

Piccoli coloni e compartecipanti familiari i contributi dovuti

Piccoli coloni e compartecipanti familiari i contributi dovuti

Piccoli coloni e compartecipanti familiari i contributi dovuti:

L’INPS, con la Circolare n. 82 del 2016 relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, ha comunicato i contributi dovuti per l’anno 2016.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 82/2016.

1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per l’anno 2016, continuerà a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2, dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.

Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2016 sono così fissate:

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti

dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

Concedente

Concessionario

Totale

19,55% (esclusa la quota base pari a 0,11%)

8,84%

28,39%

2) Riduzione degli oneri sociali

Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388, (Finanziaria 2001), come da circolare n. 95 del 26 aprile 2001.

Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive

Assegni familiari

0,43%

Tutela maternità

0,03%

Disoccupazione

0,34%

 3) Riduzione del costo del lavoro

L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:

Aliquota disoccupazione

2,75%

Esonero ex art. 1 co. 361/362 L. 266/2005

1,00%

 4) Contributi INAIL

I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro

10,125%

Addizionale Infortuni sul Lavoro

 3,1185%

 5) Salari medi provinciali

L’art. 1 comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l’art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 28 del DPR 488/68 e dall’art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.

 6) Agevolazioni per zone tariffarie anno 2016

L’articolo 1, comma 45 della legge di stabilità 2011 prevede che: “ a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 49 della legge 3 dicembre 2009 n.191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.

 Pertanto le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2016 continuano ad essere così quantificate:

TERRITORI

MISURA AGEVOLAZIONE

DOVUTO

Non svantaggiati

100%

Montani

75%

25%

Svantaggiati

68%

32%

 7) Modalità di pagamento.

La riscossione avverrà mediante l’invio agli interessati di comunicazione dell’importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, in possesso di P.I.N., potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi on-line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce ‘Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF’.

I termini di scadenza per il pagamento sono il 18 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2016 e il 16 gennaio 2017.

8) Tabella aliquote contributive

In allegato alla presente circolare è riportata la tabella, con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (Allegato n. 1).

(Fonte: INPS)

Exit mobile version