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CIGO esame domande e disciplina delle causali di intervento:

Con Decreto Ministeriale n. 95442 del 2016, relativo alla CIGO – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, il Ministero del Lavoro, nell’ambito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui al Jobs Act (D.Lgs. n. 148/2015) ha definito i criteri per l’approvazione dei relativi programmi. Il Decreto fornisce altresì indicazioni relativamente all’esame delle domande e disciplina le singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO.

Il D.M. n. 95442/2016 è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Concessione della CIGO (art. 1)

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la CIGO – integrazione salariale ordinaria, è concessa dalla sede dell’INPS territorialmente competente per le seguenti causali:

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  1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  2. situazioni temporanee di mercato.

La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la sua normale attività lavorativa.

La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.

Esame delle domande (art. 2)

Ai fini della concessione della CIGO, l’impresa documenta in una relazione tecnica dettagliata, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell’impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa.

Nell’esame delle domande di CIGO sono valutati la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed eventualmente il contesto economico-produttivo in cui l’impresa opera, con riferimento all’epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata chiesta la CIGO.

Si rinvia per il resto delle informazioni su “Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” (art. 3), “Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto” (art. 4), “Mancanza di materie prime o componenti” (art. 5), “Eventi meteo” (art. 6), “Sciopero di un reparto o di altra impresa” (art. 7), “Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica – impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità, sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” (art. 8), “Guasti ai macchinari – Manutenzione straordinaria” (art. 9), “Cumulo CIGO e contratto di solidarietà” (art. 10), “Motivazione del provvedimento e supplemento di istruttoria” (art. 11) al testo integrale del Decreto Ministeriale n. 95442 del 2016 consultabile cliccando sul link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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