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Agenti chimici e valutazione del rischio presenza sul luogo di lavoro

Agenti chimici e valutazione del rischio presenza sul luogo di lavoro

Agenti chimici e valutazione del rischio presenza sul luogo di lavoro:

Con IInterpello n. 9 del 2016, su agenti chimici e valutazione del rischio di presenza sul luogo di lavoro, la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito avanzato da Utilitalia.

Al riguardo si legge quanto segue nell’Interpello n. 9/2016.

Utilitalia ha avanzato istanza di interpello in merito alla “valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro”. In particolare l’istante chiede di sapere se, premesso che nei “luoghi di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati, il datore di lavoro deve individuare tutti i pericoli e valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel sito contaminato e non impiegati nelle attività dirette di bonifica, includendo anche pericoli e rischi derivanti dalla contaminazione stessa del sito, il datore di lavoro possa utilizzare il metodo indicato nel Manuale operativo pubblicato dall’Inail “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” ai fini della valutazione e della gestione dei rischi da agenti chimici pericolosi presenti a qualsiasi titolo nei siti contaminati e non impiegati in dirette attività di bonifica”.

Al riguardo va premesso che l’art. 2, co 1, lett. q), del d.lgs. n. 81/2008 definisce la valutazione dei rischi come “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

L’art. 28, co 1, del decreto in parola stabilisce l’obbligo che la valutazione dei rischi debba riguardare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

L’art. 28, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di indicare nel documento redatto a seguito della valutazione di cui all’art. 17, co 1, lett. a) del citato decreto, le “misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il manuale operativo “il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” redatto dall’Inail nel 2014 propone una procedura utile per la valutazione e gestione del rischio chimico ponendo essenzialmente l’attenzione sugli aspetti legati alla salute, fermo restando l’obbligo di valutazione del rischio per la sicurezza. Atteso che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, la Commissione ritiene che l’utilizzo del manuale sopra indicato possa costituire un valido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfi la previsione normativa.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

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