Omissione contributiva e depenalizzazione cause in corso:
Il D.Lgs. n. 8 del 2016, relativamente alla omissione contributiva, ha depenalizzato tale reato ora punito con una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro.
Ad affrontare l’argomento omissione contributiva è anche l’articolo pubblicato oggi (16.5.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Stefano Rossi; Titolo: “Contributi, depenalizzazione per le cause ancora in corso”) che vi proponiamo (sempre in tema di omissione contributiva e conguagli INPS v. anche il nostro articolo “Ispettori obbligati a comunicare violazione alla Procura”).
Ecco l’articolo.
L’ omesso versamento di ritenute previdenziali fino a 10mila euro non costituisce più reato ma sarà punito con una sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro. Lo stabilisce l’articolo 3, comma 6, del Dlgs 8/2016, che ha depenalizzato una serie di reati.
In base all’articolo 2, comma 1, del Dl 462/1983, le ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti devono essere versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate dal datore ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne nel caso in cui a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
Il ministero del Lavoro ha chiarito con la circolare 6/2016 che a seguito della depenalizzazione si vengono a configurare due ipotesi il cui spartiacque è dato dall’importo di 10mila euro:
al di sopra dei 10 mila euro continuerà a essere applicato il reato che prevede la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro;
al di sotto dei 10mila euro la sanzione sarà di tipo amministrativo: da 10mila a 50mila euro.
Se il datore di lavoro versa le ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione non sarà né punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa.
Il ministero precisa che non è possibile applicare la procedura della diffida ad adempiere prevista dall’articolo 13 del Dlgs 124/2004, risultando adottabile esclusivamente la procedura prevista dagli articoli 14 e 16 della legge 689/1981. Un’ importante sentenza della Cassazione, la 14487 dell’8 aprile 2016, ha affermato che il decreto di depenalizzazione 8/2016 è applicabile a tutte le cause ancora in corso e, quindi, sono depenalizzati anche i casi di evasione contributiva entro la soglia di 10mila euro verificatisi prima del 6 febbraio scorso, giorno di entrata in vigore della nuova normativa.
In realtà, la depenalizzazione ha aggravato la posizione del datore di lavoro che non versa le ritenute previdenziali, alla luce della giurisprudenza precedente rispetto alla modifica normativa. In particolare, secondo l’orientamento della Cassazione penale (sentenza 11353/2015) la rilevanza “scusante” dello stato di insolvenza del contribuente, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, non esclude il reato.
In sostanza, precisa la Corte, il datore di lavoro non può dare precedenza al pagamento degli stipendi rispetto al pagamento del debito verso l’Inps, per poi invocare a propria discolpa l’impossibilità di adempiere per mancanza della necessaria liquidità. Dalla lettura delle sentenze consegue che l’azienda non potrà invocare lo «stato di necessità» previsto in materia di illeciti amministrativi in base all’articolo 4 della legge 689/1981. La Cassazione precisa anche che il vecchio reato è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di non accantonare le ritenute in vista del successivo versamento. L’unico caso in cui può dirsi escluso il dolo (Cassazione 3663/2014) si ha quando l’importo non versato all’Inps sia modesto, ovvero le inadempienze siano discontinue o episodiche. Il reato è quindi escluso poiché caratterizzato da colpa (Cassazione 40365/2012). Oggi, invece, con la depenalizzazione, la sanzione amministrativa sarà connotata da un elemento sia doloso sia colposo, in base all’articolo 3 della legge 689/1981.