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Mansioni inferiori niente repêchage

Società in house, applicabilità dell’art. 7 L.n. 300/1970 ai lavoratori

Mansioni inferiori niente repêchage:

Il datore di lavoro non è tenuto ad offrire al dipendente mansioni inferiori se queste non sono omogenee rispetto alle sue competenze professionali e anche in caso di accettazione del lavoratore.

È quanto deciso dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 9467 del 2016.

E di mansioni inferiori ci parla anche l’articolo pubblicato ieri (11.5.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Giuseppe Bulgarini d’Elci; Titolo: “Se la mansione è inferiore niente repêchage”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il datore di lavoro, nella verifica sulla disponibilità di posizioni alternative idonee a evitare un licenziamento, non è tenuto a offrire al dipendente mansioni di carattere inferiore se, a prescindere dall’accettazione espressa dal lavoratore, le medesime non siano omogenee rispetto alle competenze professionali del licenziato.
La Corte di cassazione ha espresso questo principio con la sentenza 9467/2016, nella quale è stato rimarcato che l’obbligo di offrire, quale alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, posizioni disponibili nell’ambito della compagine aziendale si arresta in presenza di mansioni inferiori che non risultino compatibili con quelle svolte in precedenza, benché su di esse il lavoratore si sia espresso favorevolmente.
Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Corte è relativo alla dipendente di una struttura alberghiera addetta a mansioni di segreteria e di cassa, la quale è stata licenziata in conseguenza del notevole calo di clientela che l’hotel ha subito a causa dell’emergenza rifiuti nel territorio di Napoli. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento sul presupposto, tra gli altri, che il datore di lavoro ha ammesso l’esistenza di una posizione alternativa disponibile in azienda quale cameriera ai piani e che lei ha affermato di poter essere adibita a tale attività onde scongiurare il licenziamento.
La Corte d’appello di Napoli, riformando la decisione del tribunale, ha respinto le censure sviluppate dalla difesa della lavoratrice e, quindi, confermato la legittimità del licenziamento anche in punto direpêchage, ritenendo che la lavoratrice non avesse allegato l’esistenza di posizioni alternative ove poter essere rioccupata. Ricorrendo per Cassazione, la difesa della dipendente ha evidenziato che la società ha pacificamente ammesso, in realtà, l’esistenza di una possibile mansione alternativa come cameriera ai piani e che, pertanto, la ricostruzione della Corte territoriale circa l’omessa allegazione preliminare da parte della lavoratrice risultava priva di fondamento.

La Cassazione ricostruisce il percorso logico-giuridico in forza del quale matura il diritto al repêchage e conferma, alla luce di un indirizzo consolidato della giurisprudenza, sia pur messo in discussione da un recentissimo indirizzo di segno opposto (sentenza 5592/2016), che la prova circa l’impossibilità di una differente utilizzazione del dipendente nell’ambito dell’impresa non deve essere intesa in modo rigido, ma presuppone che lo stesso lavoratore alleghi l’esistenza di altre posizioni vacanti nei quali poter essere utilmente ricollocato.
Premesse queste considerazioni, la Suprema corte rileva che, nel caso specifico, l’affermazione del datore di lavoro circa l’esistenza di un posto vacante come cameriera non è idonea a integrare una violazione del requisito del repêchage, in quanto si tratta di una posizione aziendale non omogenea rispetto al bagaglio professionale della dipendente.

Sulla scorta di questo rilievo la Suprema corte ha concluso che non è configurabile, a carico del datore di lavoro, l’obbligo di offrire alla dipendente tutte le mansioni vacanti e disponibili, atteso che esulano dal repêchage quelle che abbiano un contenuto professionale incompatibile con quelle svolte dal lavoratore prima del licenziamento.

 

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