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Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà

Sostegni bis, approvato definitivamente il testo di conversione in legge

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà:

L’INPS, con la Circolare n. 77 del 2016 sullo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle suddette riduzioni contributive.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 77/2016.

Premessa.

Con la circolare n. 153/2014 sono state illustrate le principali novità introdotte dal DL 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014, alla disciplina dettata dall’articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96) in materia di sgravi contributivi afferenti ai contratti di solidarietà (Cds) difensivi accompagnati da Cigs. Con la medesima circolare sono state fornite ai datori di lavoro, destinatari dei decreti direttoriali di ammissione al citato beneficio, le indicazioni e le modalità di fruizione del citato sgravio contributivo a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2014.

Con la presente circolare, ad esito degli accertamenti condotti allo scopo di favorire il rispetto dei limiti di spesa fissati dalle vigenti normative, si illustrano le modalità per il recupero degli sgravi contributivi collegate alle somme che residuano dallo stanziamento del 2014, nonché le istruzioni per la fruizione dei medesimi sgravi connessi al finanziamento del 2015.

  1. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per l’anno 2014.

Al termine delle operazioni di conguaglio effettuate dalle aziende destinatarie dei decreti direttoriali di ammissione al beneficio contributivo, in virtù della contrazione dell’orario di lavoro oggetto dei CdS difensivi in misura inferiore rispetto a quanto previsto nell’accordo di solidarietà ed indicato nelle istanze di ammissione al beneficio, la misura autorizzata con i decreti direttoriali adottati, è risultata superiore a quanto effettivamente speso.

Pertanto, sulla base della disciplina che regola l’accesso allo sgravio contributivo in oggetto e delle stime operate dall’Istituto, il competente Dicastero del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato i decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti delle aziende indicate in allegato (all. 1) a valere sulle residue risorse stanziate per il 2014.

Di seguito sono fornite le istruzioni per il conguaglio del predetto sgravio contributivo.

  1. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2015.

Con la circolare n. 15 del 22.04.2015 (All. 2), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito indicazioni in ordine alla possibilità – nei casi espressamente richiamati – per le aziende beneficiarie dello sgravio riferito all’anno 2014, di presentare, “in continuità” con le precedenti, nuove istanze di sgravio contributivo per un periodo ulteriore e successivo a quello già oggetto di autorizzazione per il 2014, in quanto riconducibili ad un contratto di solidarietà in continuità, appunto, con il precedente, fino ad esaurimento della durata massima fissata dalla normativa vigente (24 mesi).

Sulla base delle stime operate dall’Istituto, il Ministero ha adottato, entro i limiti delle disponibilità stanziate per il 2015, i relativi decreti di ammissione al beneficio nei confronti delle aziende indicate in allegato (All. 3).

Di seguito si forniscono le istruzioni per il conguaglio del predetto sgravio contributivo.

  1. Adempimenti delle Sedi.

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.

La Sede competente – accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva –  provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W” avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312”.

  1. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens – Modalità di compilazione del flusso.

4.1. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per l’anno 2014.

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (all. 1), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

4.2. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2015.

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (All. 3), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

In conformità a quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993, le predette operazioni di conguaglio – lettera a) e lettera b) – dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

Con riguardo all’entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo il predetto limite massimo, le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti.

  1. Istruzioni contabili.

Per l’imputazione della fattispecie trattata nel paragrafo 4.1 della presente circolare, contenente le istruzioni operative per il conguaglio, da parte dei datori di lavoro, delle riduzioni contributive previste dal Decreto interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312, finanziate dalle residue risorse appositamente stanziate per l’anno 2014, si confermano le istruzioni contabili fornite con la circolare n. 153 del 02/12/2014.

Conseguentemente, la procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM rileverà tale sgravio contributivo al conto in uso GAW37138, in corrispondenza delle somme valorizzate nel flusso UNIEMENS con il codice causale “L930”.

Per registrare contabilmente il conguaglio dei medesimi sgravi contributivi di cui al successivo paragrafo 4.2 (nuovo codice UNIEMENS “L932”), finanziati dallo specifico stanziamento previsto per l’anno 2015 e concessi alle aziende che stipulano nuovi contratti di solidarietà, i quali costituiscono una proroga di quelli precedenti, nel rispetto del limite dei 24 mesi, secondo le istruzioni operative fornite con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 22/04/2015, si istituisce il nuovo conto:

GAW37238 – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 5, del decreto legge n. 34/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78/2014 (D.I. 7 luglio 2014, n. 83312) – anno 2015.

Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.

La variazione al piano dei conti è riportata nell’All. 4.

(Fonte: INPS)

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