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Quote TFR obbligo di versamento al Fondo:

L’INPS, con il Messaggio n. 2078 del 2016, relativo alle quote TFR e all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, ha fornito informazioni circa l’obbligo di dichiarazione per via telematica all’Istituto.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 2087/2016.

Con circolare 70 del 3 aprile 2007 e successivi messaggi, sono state, tra l’altro, date istruzioni e forniti chiarimenti in ordine all’assolvimento dell’obbligo di versamento delle quote TFR al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, istituito dall’art. 1, co. 755 e seguenti, della legge n. 296/2006.

Più precisamente, al punto 2 della citata circolare n. 70 sono state fornite le indicazioni al fine dell’individuazione dei datori di lavoro tenuti al versamento delle quote tfr al predetto Fondo, in ragione – principalmente – dell’appartenenza al settore privato e del limite dimensionale aziendale.

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Con specifico riferimento al limite dimensionale si è espressamente previsto che ”I datori di lavoro con almeno 50 dipendenti sono tenuti a rilasciare all’Istituto, anche per via telematica,  apposita dichiarazione.

Le u.d.p., al fine del monitoraggio dei datori di lavoro destinatari della nuova disciplina,  provvederanno ad attribuire a tutte le posizioni aziendali facenti capo alla stessa azienda il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda con almeno 50 addetti.

Il limite dimensionale, tuttavia, non è l’unico elemento su cui si fondano gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria.

Al p. 3 della citata circolare n. 70/2007 è stata  illustrata la casistica relativa a quei lavoratori che, a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, passano in continuità di rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. presso altro datore di lavoro.

In proposito, si è chiarito che, laddove si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato a tale obbligo, il nuovo datore di lavoro, ancorché non soggetto al Fondo di Tesoreria, è tenuto al versamento delle quote  tfr limitatamente a tale personale.

Con messaggio n. 21062 del 23-09-2009, nel ribadire la sussistenza di tale obbligo in capo al nuovo datore di lavoro – stante l’unicità del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. – sono state fornite, in particolare, puntuali indicazioni in ordine alla compilazione dei flussi Uniemens, al fine di garantire la corretta gestione delle quote di tfr confluite al fondo di Tesoreria.

Per individuare le aziende che, o in funzione del requisito occupazionale, ovvero in conseguenza di operazioni societarie, sono tenute a versare quote di TFR al Fondo di Tesoreria per almeno un dipendente, con il messaggio n. 6509 del 08-08-2014 è stato ampliato il significato del CA “1R” di “azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.

Tanto premesso, si ribadisce l’obbligatorietà della presenza del codice di autorizzazione “1R” per il versamento della contribuzione al Fondo di Tesoreria e la sua valenza decorre dal momento in cui si realizzano le condizioni previste dalla legge 296/06, come illustrate nelle disposizioni di prassi sopra richiamate.

Laddove le aziende tenute al versamento delle quote di tfr al Fondo di Tesoreria ne siano sprovviste, dovranno richiederne l’attribuzione alla Sede competente, con decorrenza dall’insorgenza dei relativi obblighi.

Ciò posto, si comunica che a decorrere dal mese di competenza  giugno c.a,  non sarà più possibile trasmettere denunce Uniemens con presenza di versamenti al Fondo di Tesoreria  in assenza del c.a. 1R.

(Fonte: INPS)

 

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