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Sospensione feriale e recupero crediti da lavoro nelle procedure fallimentari:

In tema di sospensione feriale e recupero crediti da lavoro la I Sezione della Corte Suprema ha ritenuto di dover rimettere alle Sezioni Unite la questione dell’assoggettabilità o meno al regime della sospensione feriale dei termini processuali dei giudizi aventi ad oggetto l’insinuazione allo stato passivo del fallimento di crediti nascenti da rapporto di lavoro (sentenza n. 8792 del 2016).

La questione all’esame della Corte riguardava la seguente vicenda.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 13.10.2012, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da due lavoratori contro la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione ex art. 98 L. Fall. da essi proposta per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della (omissis) srl dei crediti rispettivamente insinuati, aventi titolo nel rapporto di lavoro intrattenuto con la società poi fallita.

La Corte del merito ha rilevato che la decisione impugnata era stata pubblicata il 9.2.2010 e che pertanto l’appello, proposto dai due lavoratori con atto notificato il 21.2.2011, era tardivo, non operando in materia di lavoro la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

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Contro la suddetta sentenza i due lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione.

Ad avviso della Corte Suprema, come si legge nella sentenza n. 8792/2016 al giudizio in questione non si applica il rito previsto dagli art. 409 e segg. cpc, ma lo speciale rito disciplinato dagli artt. 93 e segg. L.Fall.; altrettanto pacifico è che quest’ultimo rito sia, in via generale, soggetto ai termini di sospensione feriale di cui all’art. 1 della L.n. 742/1969.

La Corte ha tuttavia costantemente affermato che l’art. 3 della medesima legge, nella parte in cui stabilisce che la sospensione feriale non si applica alle controversie previste dall’art. 409 c.p.c., opera anche nelle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento, in ragione della speciale natura della materia che ne forma oggetto (per tutte, Cass. S.U. n. 24665/2009): in buona sostanza, il fatto che l’art. 3 cit. faccia riferimento alle controversie laburistiche, anziché al processo laburistico, ha indotto la Corte a privilegiare l’approccio ermeneutico che il Collegio intende porre in discussione.

Tale approccio, prosegue la sentenza n. 8792/2016, che si fonda sul dato strettamente testuale, sembra non tener conto che il mancato assoggettamento delle controversie in materia di lavoro e previdenza ai termini di sospensione feriale trova la sua ragion d’essere nell’intento di dare attuazione al dettato dell’art. 35 Cost. anche in sede contenziosa, garantendo una più rapida definizione dei giudizi in cui sono in discussione i diritti che nascono dal rapporto di lavoro subordinato: ad avviso del collegio, la norma di cui all’art. 3 della L.n. 742/2016 presiede, in buona sostanza, alle medesime esigenze, di immediatezza e concentrazione del rito laburistico, che hanno condotto alla riforma introdotta dalla L.n. 533/1973 ed alle sue successive modifiche.

Queste esigenze non ricorrono però in un procedimento avente ad oggetto l’ammissione di crediti di lavoro allo stato passivo del fallimento, atteso che, quali che siano i suoi tempi di definizione, all’accoglimento della domanda, che è di mero accertamento, consegue il diritto del lavoratore a partecipare al concorso e non già ad ottenere l’immediato pagamento del credito ammesso: il credito verrà soddisfatto, al pari di ogni altro creditore insinuato, solo nel caso, e nei limiti, in cui vi sia capienza nell’attivo e solo all’esito della formazione e dell’approvazione di eventuali piani di riparto parziali o di quello finale.

Inoltre, si legge nella sentenza, il ritenere che il procedimento predetto rientri fra quelli contemplati dall’art. 3 della L.n. 742/69, non comporta alcun vantaggio per il lavoratore, ma, al contrario lo sfavorisce rispetto a tutti gli altri creditori, precludendogli di usufruire di un maggior termine per impugnare il provvedimento di esclusione dallo stato passivo pur in difetto di quelle esigenze di speditezza che giustificano l’inapplicabilità della sospensione feriale nelle ordinarie controversie di lavoro.

Viene poi anche evidenziato che il processo che si vorrebbe informare a maggiore rapidità, sebbene sia relativo a crediti di lavoro, è tuttavia scandito secondo forme e tempi certamente non ispirati al principio di concentrazione che oltre a creare una ingiustificata disparità di trattamento fra i titolari di tali crediti e gli altri creditori, ha di fatto onerato il solo lavoratore al rispetto di esigenze di speditezza non individuate dal legislatore e non avvertite dai giudici.

Ora sarà il Primo presidente della Cassazione che dovrà valutare l’opportunità di rimettere nuovamente la questione alle Sezione Unite.

 

 

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