Praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari:
Entrerà in vigore il prossimo 17 maggio il Regolamento relativo al praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, contenuto nel Decreto n. 58 del 2016.
Il suddetto Regolamento, come stabilisce l’articolo 1 del Decreto n. 58/2016, disciplina l’attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari e si applica altresì ai tirocini presso gli uffici giudiziari.
Si tratta di una novità assoluta per i praticanti, ma vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti per lo svolgimento del praticantato presso un qualsiasi ufficio giudiziario.
Innanzi tutto per l’ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario (art. 2) il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall’articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (e quindi per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato).
Il praticantato di cui al decreto n. 58/2016 può essere svolto presso uno degli uffici giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, compresi nel circondario del tribunale ove è costituito il consiglio dell’ordine al quale è iscritto il praticante avvocato.
L’attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di Cassazione, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, le Corti d’Appello, le Procure Generali presso le Corti d’Appello, i Tribunali Ordinari, gli Uffici e i Tribunali di sorveglianza, i Tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari e presso il Tribunale per i minorenni, la Corte dei Conti, la Procura Generale presso la Corte dei Conti, le Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti, le Procure Regionali della Corte dei Conti, le Commissioni Tributarie nonché il Consiglio di Stato e i Tribunali Amministrativi Regionali (art. 4, comma 1).
La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, è indirizzata al capo dell’ufficio e consegnata alla segreteria dell’ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell’attività di praticantato (comma 2)
Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (comma 3):
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;
b) il punteggio di laurea;
c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
d) i dati relativi all’avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui l’avvocato fa parte;
e) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.
Quando la domanda di cui al presente articolo è accolta, il capo dell’ufficio comunica al consiglio dell’ordine degli avvocati presso il quale il praticante avvocato è iscritto la data in cui il tirocinio deve avere inizio.
La durata dell’attività di praticantato, come stabilisce l’art. 5 del Decreto, può essere svolta per non più di 12 mesi e può essere svolta anche presso uffici diversi da quelli in cui il praticante l’ha iniziata, purché presso ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi.
I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti.
L’attività di praticantato consiste quindi nell’assistere e coadiuvare il magistrato affidatario: sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti, assiste all’udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo.
Lo svolgimento del praticantato non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. Il consiglio dell’ordine circondariale o il consiglio nazionale forense possono stipulare polizze assicurative e copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati.
Si rinvia per il resto delle informazioni al testo del Decreto n. 58 del 2016 consultabile cliccando sul link.
(Fonte: Gazzetta Ufficiale)